Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1997

Altra decisione · depositata il 09/05/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei

trattamenti di pensione della previdenza sociale) e dell'art. 11,

comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi

di finanza pubblica), come modificati, rispettivamente, dalle

sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale

e degli artt. 23 e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 20 novembre,

il 7 dicembre, il 29 novembre, il 5 dicembre, il 13 dicembre, il 27

novembre e il 7 dicembre 1995 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di

Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 41, 134, 135, 136, 137, 173,

189 e 309 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 6, 9, 10 e 15, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato, con otto ordinanze

emesse tra il 20 novembre 1995 e il 1 dicembre 1996, questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965,

n. 903, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.

537, come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993

e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di

integrazione al minimo), per violazione dell'art. 81 della

Costituzione, a causa dell'omessa copertura finanziaria degli oneri

nascenti da tali decisioni, nonché in riferimento agli artt. 136,

comma primo, 101 e 104, comma primo, della Costituzione per il dubbio

che, atteso il loro carattere - definito "legislativo" - il giudice

possa venir privato della possibilità di interpretare la legge;

che, in relazione alle predette censure, il medesimo rimettente

ha altresì sollevato questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 30, comma terzo, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in

riferimento agli artt. 136, comma primo, 137, comma primo, 101, 104,

comma primo, 111 e 134 Cost., in quanto dette norme, nel fissare

rispettivamente il momento temporale di efficacia delle sentenze

della Corte e le condizioni di accesso al sindacato di legittimità

costituzionale - in particolare imponendo il requisito della

rilevanza della questione nel giudizio a quo - risulterebbero lesive

del dettato costituzionale e comunque limitative della possibilità

per il giudice di sollevare questioni "il cui oggetto sia solo

concorrente nella decisione della causa";

Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi possono

essere riuniti;

che medio tempore è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996,

n. 662, la quale all'art. 1, comma 183, dichiara estinti con

compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei

diritti nascenti dalle citate due decisioni di questa Corte, come

appunto i processi a quibus disponendo altresì al comma successivo

la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

che, pertanto, s'impone in via preliminare la restituzione degli

atti al pretore di Brescia, a prescindere dalle prospettate e del

tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento

della Corte, perché proceda ad un nuovo esame delle censure alla

luce della sopravvenuta normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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