Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1977

Altra decisione · depositata il 15/07/1977 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio

1975, n. 15, recante "Autorizzazione a trasferire in proprietà al

Comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello

Stato, siti in detta città", promosso con ricorso del Presidente della

Giunta provinciale di Bolzano e con l'intervento del Comune di Bolzano,

notificato il 21 marzo 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo

ed iscritto al n. 7 del registro 1975.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Bolzano e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con il ricorso sopraindicato la Provincia autonoma di

Bolzano ha impugnato, in via principale, la legge 3 febbraio 1975, n.

15, "Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano

alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato siti in detta

città", deducendo violazione dell'art. 68 dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione, approvate

con d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in base alle quali i detti

immobili avrebbero dovuto essere trasferiti al suo patrimonio; che il

Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto il rigetto del

ricorso, assumendo che "con la legge impugnata è stata autorizzata la

cessione - allo scopo di transigere una annosa e complessa vertenza con

il comune di Bolzano e che trae origine da un atto di donazione posto

in essere nel lontano 1938 - in favore di detto comune, di alcuni

immobili che non erano e non sono adibiti a servizi attinenti alle

materie trasferite alla Provincia, e che erano restati anche esclusi

dal trasferimento alla Regione, in quanto, alla data (14 marzo 1948) di

entrata in vigore dello Statuto regionale, essi facevano parte del

patrimonio indisponibile dello Stato, perché in uso governativo";

che ha proposto atto di intervento nel giudizio il comune di

Bolzano, assumendo la propria legittimazione nella qualità di

controinteressato, e chiedendo dichiararsi la legittimità

costituzionale della legge 3 febbraio 1975, n. 15;

che la Corte, con ordinanza letta in udienza, ha dichiarato

inammissibile la costituzione in giudizio e la domanda di intervento

del comune di Bolzano, perché nei giudizi di legittimità

costituzionale promossi in via principale non possono partecipare

soggetti che non siano titolari di potestà legislativa, e in detti

giudizi non è d'altra parte ammissibile la figura del

controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale

amministrativo.

Considerato che ai fini della decisione si rende necessario

accertare quale fosse la situazione di diritto e di fatto dei diversi

beni elencati alle lettere a), b), e), d) dell'art. unico della legge 3

febbraio 1975, n. 15, nel tempo in cui avrebbe dovuto esserne

effettuato il trasferimento.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del giudizio, ordina

che entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente

ordinanza la Provincia di Bolzano e il Presidente del Consiglio dei

ministri provvedano a depositare presso la cancelleria di questa Corte

atti e documenti idonei a provare la situazione di diritto e di fatto

dei diversi beni sopraelencati, nel tempo in cui avrebbe dovuto esserne

effettuato il trasferimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari