Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1968

Altra decisione · depositata il 20/12/1968 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17

successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a

seguito delle deliberazioni dell'E.R.A.S. (ora E.S.A.) 9 agosto 1967,

n. 919, e 10 agosto 1967, n. 920, rispettivamente di approvazione del

regolamento organico per il personale impiegatizio e per il personale

operaio, della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la quale l'Ente

ha ritenuto di prendere atto della esecutività dei regolamenti

organici anche in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assessore

regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli atti successivi,

nonché del comportamento dello stesso Assessorato, in ordine

all'approvazione delle delibere predette.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

Udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Giuseppe

Guarino, per la Regione siciliana.

Ritenuto che occorre, in via preliminare, prendere in

considerazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22

della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, sollevata

dall'Avvocatura dello Stato perché esso disciplinerebbe materia alla

quale non si estende la competenza legislativa esclusiva conferita alla

Regione dall'art. 14 dello Statuto speciale;

che circa l'ammissibilità della questione non può esservi dubbio

in quanto la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (sentenze

n. 74 del 1960, n. 68 del 1962, e n. 75 del 1965) ha affermato che,

anche nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, possono essere

sollevate, in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla

legittimità delle leggi da applicare;

che altrettanto è a dirsi circa la rilevanza:

il conflitto sollevato dallo Stato ha per oggetto il mancato

adempimento, da parte dell'Assessore del ramo, del dovere di agire di

concerto col Ministro per il tesoro, preveduto dagli artt. 10 e 11 del

D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778; l'art. 22 sopra citato consente che

le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A., pur se

aventi per oggetto regolamenti organici per il personale, diventino

esecutive senza quel previo concerto;

è, quindi, chiaro che non si può risolvere il sollevato Conflitto

se prima non si accerti se il detto art. 22 della legge regionale 10

agosto 1965, n. 21, sia o non costituzionalmente legittimo;

che la riferita questione non appare manifestamente infondata;

che occorre rinviare alla soluzione della sollevata questione ogni

pronunzia circa l'ammissibilità del presente giudizio per conflitto di

attribuzione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

salva ogni altra questione circa l'ammissibilità e il merito del

ricorso;

1) dispone la trattazione davanti ad essa della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale

siciliana 10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri conferiti

alla Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in

riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778;

2) ordina il rinvio del presente giudizio, perché possa essere

trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale

di cui al numero precedente, ferma restando l'ordinanza di sospensione

2 luglio 1968, n. 82;

3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanzia sia

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente

della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea

regionale siciliana;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni, decorrenti dalla

pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, per il deposito delle deduzioni sulla questione di

legittimità costituzionale di cui al n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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