Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29

e 31 legge 16 giugno 1927, n. 1766; art. 1 legge 10 luglio 1930, n.

1078 (Definizione delle controversie in materia di usi civici),

promosso con l'ordinanza emessa il 7 maggio 1980 dal pretore di

Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Ercolani Maria ed

altri e Università Agraria di Tarquinia, iscritta al n. 805 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzella Ufficiale della

Repubblica n. 34 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione dell'Università Agraria di

Tarquinia, di Enzo Ercolani ed altri e di Maria Ercolani nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Montefiascone, con l'ordinanza in

epigrafe (emessa in un giudizio di opposizione all'esecuzione

dell'obbligo di rilascio di un terreno, avente titolo nella sentenza 22

giugno 1968 del Commissario agli usi civici di Roma), ha denunciato gli

artt. 27 e 28 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e 1 l. 10 luglio 1930, n.

1078 (secondo cui i commissari per gli usi civici vanno "nominati con

decreto reale" - ora del Ministero dell'agricoltura - e "scelti fra

magistrati" ordinari, previa collocazione fuori ruolo), prospettando il

contrasto di detta normativa con gli artt. 102, 103, 104, 105 e VI

disp. trans. della Costituzione, in base alla considerazione che -

dopo l'entrata in vigore della legge (195/1958) istitutiva del

Consiglio superiore della magistratura (cui la Costituzione riserva le

assunzioni e gli altri provvedimenti relativi allo status dei

magistrati) - il legislatore avrebbe dovuto prevedere una "ratifica"

dello stesso Consiglio per quei magistrati, ai quali l'incarico di

giudice degli usi civici era stato già conferito da altro organo;

che lo stesso Pretore ha anche impugnato gli artt. 29 e 31 della

predetta l. 1766/1927, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44,

101, 102, 104, 108 e VI disp. trans. Cost., argomentando che, nel suo

complesso, la disciplina degli usi civici sarebbe "anacronistica,

superata ed in contrasto con la moderna politica economico-sociale

della Nazione, che protegge il coltivatore diretto" e "l'accorpamento

delle proprietà";

che innanzi alla Corte si sono costituite le parti opponenti ed

opposte del giudizio a quo, che hanno concluso, rispettivamente, per

l'accoglimento e per la reiezione dell'impugnativa, ed è

altresi'intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per

chiedere alla Corte di dichiarare l'inammissibilità della prima e

l'infondatezza della seconda questione.

Considerato che la ratifica ex nunc, di cui è stata prospettata

l'esigenza, in relazione a nomine commissariali effettuate (come nella

specie) da organo diverso dal C.S.M., sarebbe assolutamente ininfluente

nel giudizio di esecuzione a quo, che trae titolo da una sentenza del

Commissario agli usi civici di Roma la quale è - per ammissione dello

stesso Pretore - ormai assistita dalla forza del giudicato, onde

sarebbe insuscettibile di essere in alcun modo raggiunta dagli effetti

di una eventuale pronuncia della Corte sulla illegittimità del

giudice; e che, per tale motivo, la prima questione è manifestamente

inammissibile;

che la seconda questione - motivata con riferimento (pressoché

esclusivo) agli artt. 42 e 44 Cost. (al di là della enunciazione del

tutto apodittica di una serie ulteriore di altri parametri) è a sua

volta manifestamente infondata, poiché il formulato giudizio di

anacronismo della disciplina degli usi civici (là dove non travalica

in una non consentita valutazione di politica legislativa) è

contraddetto e smentito dalla successiva normativa (artt. 1, terzo

comma, e 4, lett. l del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; artt. 66 e 71

lett. i del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) che ha trasferito alle

Regioni le funzioni amministrative e confermato allo Stato le funzioni

giurisdizionali nella predetta materia degli usi civici; e perché

comunque la questione di costituzionalità della giurisdizione del

Commissario per gli usi civici, in riferimento agli artt. 108 e 25

Cost., è stata già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n.

73/1970.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 16 giugno

1927, n. 1766 (sul riordinamento degli usi civici) e dell'art. 1 della

l. 10 luglio 1930, n. 1078 (sulla definizione delle controversie in

materia di usi civici), in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e

VI disp. trans. della Costituzione, sollevata dal Pretore di

Montefiascone con l'ordinanza in epigrafe.

2. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 29 e 31 della predetta l.

1766/1927, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44, 101, 102,

104, 105, 108 e VI disp. trans. Cost., sollevata dallo stesso Pretore

con l'ordinanza indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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