Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1999

Altra decisione · depositata il 16/04/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati in data 17

giugno 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro,

proposto dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, con

ricorso depositato il 14 novembre 1998 ed iscritto al n. 102 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, promosso nei

confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e

punito dagli artt. 595, primo secondo e terzo comma, cod. pen., 30,

commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione

all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto egli, nel

corso di una trasmissione televisiva, avrebbe offeso la reputazione

del dr. Antonio Di Pietro, il Tribunale di Bergamo, seconda sezione

penale, ha proposto, con ordinanza dell'8 ottobre 1998, depositata il

14 novembre successivo, ricorso per conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 17

giugno 1998, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha

dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale

concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della

Costituzione;

che il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati non

avrebbe esercitato in modo corretto il potere di decidere sulla

sussistenza del presupposto del collegamento delle opinioni espresse

con la funzione parlamentare e chiede che la Corte dichiari che non

spetta alla Camera dei deputati la valutazione della condotta

dell'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente,

annulli la relativa deliberazione, adottata dalla Camera dei deputati

il 17 giugno 1998.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia

ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti

soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche

in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale di

Bergamo deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in

quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena

indipendenza garantita dalla Costituzione (ex plurimis, ordinanze n.

60 del 1999 e n. 471 del 1998; sent. n. 289 del 1998);

che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere

parte del presente conflitto, in quanto è competente a dichiarare in

modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai

suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le

altre, ordinanze n. 60 del 1999; nn. 469, 407, 261, 254 del 1998);

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del

conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria sfera di

attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente

menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati;

che, infine, dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia" come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di

Bergamo, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei

deputati, con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, seconda sezione

penale, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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