Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1997

Altra decisione · depositata il 09/05/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 22 gennaio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), quest'ultimo come modificato dall'art. 8,

comma 8, del d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio

1996 dal pretore di Trento nel procedimento penale a carico di

Dallapiccola Mariano, iscritta al n. 832 del registo ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Trento, nel corso di un procedimento

penale per violazioni edilizie, con ordinanza del 15 maggio 1996

(r.o. n. 832 del 1996), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.

47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), quest'ultimo come modificato dall'art. 8, comma 8, del

d.l. 25 marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico

ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nella

parte in cui impongono la sospensione dell'azione penale fino alla

decisione del ricorso giurisdizionale avverso il diniego di rilascio

della concessione edilizia in sanatoria;

che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata

violerebbe l'art. 112 della Costituzione, in quanto la non

prevedibilità della durata della sospensione sarebbe in contrasto

con il principio della obbligatorietà dell'azione penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, del

decreto-legge n. 154 del 1996, decaduto per mancata conversione in

legge, è stata riprodotta, nella medesima formulazione letterale,

nei successivi dd.-ll. 25 maggio 1996, n. 285 (in relazione al quale

la stessa questione sollevata dal pretore di Trento è stata,

peraltro, dichiarata non fondata con la sentenza n. 270 del 1996), 22

luglio 1996, n. 388 e 24 settembre 1996, n. 495, tutti decaduti;

che, l'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha fatto salvi

gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei

predetti decreti-legge non convertiti;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della

questione alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola

di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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