Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

secondo, della legge della Regione Emilia - Romagna 11 ottobre 1972, n.

9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o

delegate alla Regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il

19 novembre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sui ricorsi riuniti proposti da Berardi Francesco ed

altro contro Comune di S. Arcangelo di Romagna ed altra, iscritta al n.

407 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 267 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il

19 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della

Regione Emilia-Romagna: argomentando che il meccanismo di delega, quivi

previsto, attributivo di una inammissibile rilevanza esterna agli

assessori, contrasterebbe con gli artt. 117, 118, 123 e 127 Cost. e con

il principio positivamente sancito dallo Statuto (artt. 25, 57)

dell'esercizio collegiale delle funzioni giuntali;

e che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione

di parti, né intervento del Presidente della Giunta regionale.

Considerato che la questione predetta è rilevante, ai fini del

giudizio a quo, nella parte appunto in cui la norma impugnata consente

la delega delle funzioni esercitate dalla Giunta regionale "a singoli

componenti la Giunta stessa"; e che, in tali limiti, la questione

stessa è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 48 del

1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

previsione legislativa in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972,

n. 9, della Regione Emilia-Romagna, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo, limitatamente alle parole "o a singoli componenti la

Giunta stessa", con la sentenza n 48 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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