Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1968

Altra decisione · depositata il 09/12/1968 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1781, e 29 novembre

1952, n. 2866, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1967 dal

Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Verdiani

Bandi Luigi e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,

iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Verdiani Bandi Luigi e dell'Ente

Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Mariano Caligiuri, per il Verdiani Bandi, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente

Maremma.

Ritenuto che con D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1781, furono trasferiti

in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale terreni già appartenenti a Verdiani Bandi Luigi siti nel

comune di Scansano per una superficie di ettari 1824, 74, 83 e con

altro successivo del 29 novembre 1952, n. 2866, terreni per una

superficie di 300 ettari;

che nell'ordinanza di rimessione il Tribunale di Grosseto ha

ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dei decreti stessi per avere l'Ente convenuto proceduto

allo scorporo di una quota superiore a quella corrispondente alla

consistenza effettiva del patrimonio terriero dell'attore, e ciò per

effetto: 1) dell'erronea inclusione in questo di terreni che già prima

del 15 novembre 1949 erano stati espropriati per la costruzione di una

strada; 2) dell'attribuzione ad una partita (n. 2634) di un reddito

dominicale maggiore di quello effettivo alla data predetta, avendo

tenuto conto dello stato di cambiamento n. 5 del 2 luglio 1951

riferibile invece ad accertamenti ad essa successivi e quindi non

valutabili;

che dagli atti della causa non risulta che il Tribunale si sia

proposto il quesito circa l'influenza che sulla determinazione della

superficie assoggettabile a scorporo debba attribuirsi alla esclusione

della rivalutazione erroneamente operata del reddito relativo a detta

partita. Infatti, nei quesiti rivolti al consulente tecnico di ufficio

all'udienza del 31 gennaio 1967, tendenti ad accertare se gli errori

incorsi nei decreti presidenziali abbiano arrecato un danno all'attore,

non vi è alcuna menzione relativamente a tale circostanza, mentre non

è dubbio che il mantenimento del reddito dominicale di singole

partite, ripercuotendosi sulla determinazione del reddito medio

dominicale per ettaro, può incidere sulla determinazione della quota

espropriabile. Sicché le conclusioni del consulente di ufficio

sull'esistenza del danno arrecato dai decreti di esproprio, in quanto

formulate sulla base di computi incompleti, non sono sufficienti a far

risolvere la questione, come lo stesso consulente ha fatto rilevare

nella sua relazione dell'8 aprile 1967;

che si rende, pertanto, necessario procedere a nuovi accertamenti

allo scopo di stabilire se la correzione dell'errore per eccesso nella

valutazione della partita n. 2634 in territorio di Scansano, che ebbe

ad attribuire ad essa un reddito dominicale superiore a quello

effettivo secondo le risultanze catastali al 15 novembre 1949, sia tale

da avere determinato l'espropriazione di una quota di reddito inferiore

a quella che si sarebbe dovuta disporre ai sensi dell'art. 4 della

legge n. 841 del 1950, e se quindi si possa escludere che i decreti

impugnati siano stati produttivi di danno all'attore e ciò anche

tenuto conto dell'esclusione dalla consistenza della proprietà di lui

del terreno già prima espropriato per la costruzione di una strada

provinciale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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