Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/04/1984 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663,

concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario

nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro

e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,

sull'occupazione giovanile) promossi con tre ordinanze emesse il 23

dicembre 1981 e 21 luglio 1982 nei procedimenti civili vertenti tra

Tognacci Sante, Roccoli Giulio e Pascucci Silvana contro INPS, iscritte

ai nn. 130, 131 e 132 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato, senza riferimento ad articoli della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio

1980, n. 33, nella parte in cui non disciplina gli effetti della

mancata osservanza da parte del lavoratore dell'obbligo di trasmettere

al datore di lavoro e all'istituto nazionale della previdenza sociale

la certificazione attestante lo stato di malattia.

Considerato che le ordinanze di rimessione non danno alcuna

motivazione della rilevanza della questione proposta;

che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano

riferiti i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980,

n. 33, sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, netta sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari