Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1977

Altra decisione · depositata il 20/06/1977 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 115d.P.R. 1077/1970

citata

  • art. 11d.P.R. 1077/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 115,

tabella XIV e 118, tab. XIV, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

(Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), in

relazione all'art. 11, sesto comma, e nota 2 della tabella allegata

alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249, modificata con legge

28 ottobre 1970, n. 775 (Delega al Governo per il riordinamento

dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e

per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti

statali), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dal

Consiglio di Stato, sui ricorsi proposti da Renato Cavallari ed altri

contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 382

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visti gli atti di costituzione di Vezzi Guido ed altri, Renato

Cavallari ed altri, del Ministero delle poste e telecomunicazioni,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Aldo Sandulli per Vezzi Guido ed altri, L'avv. Stefano

Varvesi per Renato Cavallari ed altri.

Ritenuto che il Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe ha

promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 115 tab.

XIV e 118 tab. XIV del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in relazione

all'art. 11, sesto comma e nota 2 della tabella allegata alla legge di

delegazione 18 marzo 1968, n. 249 (modificata con legge 28 ottobre

1970, n. 775).

Considerato che per un completo esame della questione, è opportuno

prima di decidere acquisire agli atti il parere della Commissione

parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

che tale adempimento va posto a cura dell'intervenuto Presidente

del Consiglio dei ministri, entro il termine indicato nel dispositivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospende ogni pronuncia sul giudizio di cui in epigrafe, ordina

all'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri di provvedere,

entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla

esibizione in giudizio del parere della Commissione parlamentare di cui

all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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