Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 43d.P.R. 601/1973

usata come parametro

citata

  • art. 42d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie)

promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Taranto sul ricorso proposto da Tozzi

Nicola, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 (comunicata il 6

e notificata il 9 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 18

del 18 gennaio 1984 e iscritta al n. 642 R.O. 1983) sul ricorso

proposto da Tozzi Nicola la Commissione tributaria di primo grado di

Taranto ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 23 Cost., non

manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; avanti la Corte ha

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 31

gennaio 1984 per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della

proposta questione;

considerato che, sebbene il dispositivo dell'ordinanza di

rimessione coinvolga l'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, la

motivazione fa riferimento all'art. 42 dello stesso decreto; devesi

l'incidente reputarsi manifestamente infondato per non aver prospettato

argomentazioni che persuadano la Corte a deflettere dalla sent.

277/1984, che ebbe a giudicare infondata la proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 43 (rectius 42) d.P.R. 29 settembre 1973, n.

601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Taranto con ordinanza 26 marzo

1983 (n. 642 R.O. 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari