Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1983

Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione siciliana in persona del

Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof.

Giuseppe Fazio e Prof. Antonino Palazzo

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri, non costituitosi in

giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del

decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 maggio 1982, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 24 maggio 1982

(contenente Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie) e

del successivo decreto di modifica emesso dallo stesso Ministro

d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo il 22 giugno

1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del

28 giugno 1982, decreti con i quali è stato stabilito - salvo talune

deroghe ivi espressamente previste-il divieto di afflusso nelle isole

Eolie di Vulcano, Filicudi, Stromboli e Panarea, degli autoveicoli

appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile

delle isole stesse, per il periodo 1 luglio 1982-31 agosto 1982, in

quanto, secondo il ricorrente, tali provvedimenti sarebbero stati

adottati in violazione dell'art. 20 dello Statuto di autonomia e delle

norme contenute nei d.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo)

e 30 agosto 1975, n. 640 (Modificazioni ed integrazioni alle norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di

turismo), in conflitto con le attribuzioni amministrative

statutariamente spettanti alla Regione siciliana.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.

Udito il Giudice relatore Giovanni Conso e udito per la Regione

siciliana l'avv. Prof. Giuseppe Fazio.

Considerato che l'efficacia dei due provvedimenti impugnati era

limitata al periodo dal 1 luglio 1982 al 31 agosto 1982;

ritenuto che, essendosi esaurita l'efficacia di entrambi i

provvedimenti, è venuto meno il presupposto stesso della sospensione

richiesta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sul rito e sul merito, rigetta la

suindicata domanda incidentale di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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