Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo

comma, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n.

33, nel testo modificato dall'art. 11 della legge della Regione

Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela

dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

"Norme per la tutela dell'ambiente"), promosso con ordinanza emessa

il 30 agosto 1990 dal Pretore di Rovigo nel procedimento penale a

carico di Angiolino Grillini, iscritta al n. 654 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Angiolino Grillini, imputato del reato di cui all'articolo 26 del

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n.

75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi), per aver effettuato fasi di smaltimento di

rifiuti tossico-nocivi mediante procedimento di depurazione e

successivo sversamento in acque superficiali e per aver provveduto al

loro stoccaggio provvisorio in vasca all'interno dello stabilimento

senza le prescritte autorizzazioni, il Pretore di Rovigo, con

ordinanza del 30 agosto 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt.

10, 11, 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, primo comma, lettera c), della legge

della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela

dell'ambiente), come modificato dalla legge della Regione Veneto 23

aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la

tutela dell'ambiente");

che, ad avviso del Pretore, la norma impugnata, la quale

classifica come impianti di prima categoria gli impianti di

depurazione di rifiuti tossico-nocivi che scaricano in acqua il

prodotto del procedimento di depurazione, è rilevante nell'ambito

del giudizio a quo, in quanto renderebbe lecita, almeno in parte, la

condotta incriminata;

che, così interpretata, tale disposizione violerebbe sia l'art.

117 della Costituzione (per aver disciplinato, nell'ambito di una

potestà attuativa, la materia degli scarichi di rifiuti tossico-nocivi in contrasto con i principi ispiratori del d.P.R. n. 915 del

1982), sia gli artt. 10 e 11 della Costituzione (per non aver

rispettato norme statali adottate in attuazione di direttive

comunitarie), sia, infine, l'art. 25 della Costituzione (per aver

inciso sulla configurazione di un precetto penale fissato da una

legge statale);

che tali sospetti di incostituzionalità sono basati dal giudice

a quo essenzialmente sulla premessa che la disposizione impugnata

regola una materia esclusivamente soggetta al d.P.R. n. 915 del 1982

(smaltimento dei rifiuti), e non già alla legge 16 maggio 1976, n.

319, dal momento che le disposizioni di quest'ultima in tema di

scarico e sversamento in acqua sarebbero derogate, nel caso di

rifiuti tossico-nocivi, dal suddetto d.P.R. n. 915 del 1982;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta la

Regione Veneto, per chiedere una pronunzia di non fondatezza della

questione in esame, contestando principalmente la premessa

interpretativa da cui muove il Pretore di Rovigo ed affermando, per

contro, che anche in materia di rifiuti tossico-nocivi, quando

l'attività di smaltimento si conclude con il versamento in acqua,

dovrebbero trovare applicazione le disposizioni della legge n. 319

del 1976, e non già quelle del d.P.R. n. 915 del 1982, e che,

peraltro, nell'ambito della disciplina statale così individuata, la

potestà legislativa regionale esplicatasi con l'emanazione della

disposizione impugnata sarebbe rispettosa delle competenze e dei

limiti costituzionalmente fissati, anche con riferimento all'art. 6

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che l'impugnato art. 35, primo comma, lettera c),

della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985 n. 33, così come

modificato dalla legge della stessa Regione del 19 aprile 1990 n. 28,

classifica quali impianti di prima categoria - sottoposti, come tali,

al particolare regime amministrativo contenuto negli artt. da 36 a 48

della precedente legge regionale n. 33 del 1985 (peraltro non

impugnati nel presente giudizio) - "gli impianti di depurazione degli

insediamenti produttivi che scaricano direttamente in acque

superficiali, quando trattino reflui contenenti le sostanze elencate

nelle tabelle allegate al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in

concentrazione superiore ai limiti indicati al paragrafo 1.2., tab.

1.1-1.2, della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio

1984";

che, pertanto, la disposizione impugnata contiene una norma

meramente classificatoria, che nel caso, non essendo in alcun modo

diretta a porre o a integrare la disciplina sulla condotta

concernente le varie fasi di smaltimento dei rifiuti, non può avere

la minima incidenza sul precetto penale applicabile nel giudizio a

quo;

che, per tale ragione, la disposizione oggetto della questione di

costituzionalità in esame manifestamente difetta di rilevanza

rispetto al giudizio a quo, tanto che da essa, in sé considerata,

non può affatto desumersi l'esistenza di un qualsiasi regime

autorizzatorio suscettibile di rendere lecita, ancorché in parte, la

condotta contestata all'imputato nel corso del giudizio penale

promosso dal Pretore di Rovigo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

costituzionalità dell'art. 35, primo comma, lett. c), della legge

della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela

dell'ambiente), come modificata dalla legge della Regione Veneto 23

aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la

tutela dell'ambiente"), sollevata dal Pretore di Rovigo, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 10, 11,

25 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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