Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1983

Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Marche, notificato il 25

maggio 1982 e depositato il 3 giugno successivo,

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa

sospensione dell'esecuzione, dell'atto in data 26 marzo 1982 n. 8069,

con cui la Commissione governativa di controllo sull'amministrazione

della Regione Marche ha annullato la delibera n. 3251 del 9 settembre

1981 (nonché il successivo atto di chiarimenti n. 816 del 12 marzo

1982), di attribuzione, da parte della Giunta regionale, del

trattamento economico al direttore generale dell'Ente di sviluppo delle

Marche, dopo la precedente approvazione della sua nomina decisa dal

presidente e assentita dal consiglio d'amministrazione dell'ente

stesso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito il relatore, giudice costituzionale Francesco Saja;

ritenuto preliminarmente che la Presidenza del Consiglio dei

ministri è intervenuta fuori del termine fissato dall'art. 27 terzo

comma prima parte delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale del 16 marzo 1956, termine che va considerato

perentorio, come questa Corte ha reiteratamente precisato (cfr. sent.

n. 170/75; 150/76) e che pertanto l'Avvocatura dello Stato è esclusa

dalla partecipazione all'odierna discussione;

ritenuto che l'istanza di sospensione non può essere accolta, in

quanto si tratta di un atto (di controllo) che ha annullato un

provvedimento non immediatamente eseguibile (relativo al trattamento

economico di un pubblico funzionario), sicché, anche se fosse disposta

la sospensione di detto atto, il provvedimento controllato rimarrebbe

pur sempre privo di efficacia, non potendo la sospensione sostituire

l'atto approvativo da cui dipende l'efficacia del provvedimento

predetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta

l'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari