Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1991

Altra decisione · depositata il 10/01/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Ministro

dell'ambiente del 26 luglio 1990 (Direttive e criteri generali per la

redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano), in

relazione al quale la Regione Toscana ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri

con ricorso notificato il 22 ottobre 1990, depositato in cancelleria

il 29 ottobre successivo ed iscritto al n. 35 del registro conflitti

1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato

dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Ritenuto che la Regione Toscana ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990, con il quale sono state

dettate le direttive e i criteri generali per la redazione del piano

del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;

che, a giudizio della Regione ricorrente, il decreto impugnato

sarebbe privo di base legislativa e per ciò solo lesivo degli artt.

97 e 113 della Costituzione;

che lo stesso decreto sarebbe comunque lesivo delle attribuzioni

regionali in materia di istituzione di parchi e, in particolare,

estenderebbe illegittimamente all'istituendo Parco nazionale

dell'Arcipelago toscano la procedura prevista dalla delibera CIPE 5

agosto 1988 per l'istituzione dei parchi nazionali specificamente

indicati dall'art. 18, lett. c), della legge 11 marzo 1988, n. 67,

diversi da quello in esame;

che, inoltre, l'art. 2 del decreto, il quale prevede che dalla

data di pubblicazione del decreto stesso decorre il termine di trenta

giorni per la formulazione delle offerte tecnico-economiche di cui

alla tabella A2 della Sezione III dell'appendice A della citata

delibera CIPE 5 agosto 1988, sarebbe lesivo delle competenze

regionali, in quanto renderebbe applicabili sia le norme relative

alla individuazione dei soggetti, anche privati, interessati alla

redazione del piano, sia quelle relative al finanziamento degli

interventi di competenza di soggetti diversi dal Ministro

dell'ambiente;

che, in considerazione della illegittimità dei criteri, delle

direttive e delle modalità relative alla redazione del piano, la

Regione Toscana chiede che venga sospesa l'efficacia del decreto

impugnato onde prevenire la formazione di un piano illegittimo;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri

chiedendo la reiezione del ricorso;

che, con successiva memoria, l'Avvocatura dello Stato ha

precisato che per la istituzione del Parco nazionale dell'Arcipelago

toscano è stata seguita, in considerazione della identità di ratio,

la procedura prevista dalla delibera CIPE 5 agosto 1988 per la

istituzione dei parchi nazionali espressamente indicati nell'art. 18,

lett. c), della legge n. 67 del 1988;

che la stessa Regione Toscana aveva partecipato alla Commissione

paritetica, istituita ai sensi della Sezione III dell'Appendice A

della delibera CIPE 5 agosto 1988, la quale aveva formulato proposte

per la perimetrazione e per l'adozione di misure provvisorie di

salvaguardia recepite dal decreto del Ministro dell'ambiente 21

luglio 1989;

che, anche ad avviso dell'Avvocatura, l'approvazione del piano

del parco richiede l'intesa con la regione ricorrente;

Considerato che la Regione Toscana ha chiesto la sospensione della

operatività del decreto impugnato adducendo l'esigenza di evitare la

"formazione di un piano illegittimo, con sperpero di tempo e di

denaro pubblico";

che, avuto riguardo ai contenuti del decreto impugnato

(fissazione delle direttive e dei criteri generali per la redazione

del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, nonché del

termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle offerte

tecnico-economiche relative alle attività per la redazione del

piano), deve ritenersi che dalla esecuzione del decreto stesso non

discenda né la formazione né l'approvazione del piano del parco, le

quali, tra l'altro, secondo la procedura disciplinata dalla delibera

CIPE 5 agosto 1988 e secondo quanto riconosciuto dall'Avvocatura

dello Stato, devono essere precedute dall'intesa con la Regione

ricorrente;

che l'esecuzione dell'atto impugnato, comportando solo lo

svolgimento di attività istruttorie e propedeutiche alla formazione

del piano, non può determinare quel danno grave ed irreparabile che

solo può giustificare la sospensione dell'atto impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del

ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla

Regione Toscana per la sospensione dell'esecuzione del decreto del

Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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