Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1973

Altra decisione · depositata il 20/02/1973 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo,

secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (conglobamento

dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e

retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della

legge 5 dicembre 1964, n. 1268); dell'art. 11 della legge 24 febbraio

1967, n. 62 (istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi

posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi

di insegnamento universitario e degli assistenti volontari); e

dell'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (nuovi stipendi,

paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato,

comprese quelle ad ordinamento autonomo), promosso con ordinanza emessa

il 25 gennaio 1972 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -

sezione VI - sui ricorsi riuniti di Ceruso Domenico, Saitta Emilio ed

altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 228

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972.

Visti gli atti di costituzione di Saitta Emilio ed altri e del

Ministero della pubblica istruzione;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Nazzareno Saitta, per Saitta Emilio ed altri, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Ministero della pubblica istruzione.

Ritenuto che, con l'ordinanza del 25 gennaio 1972 indicata in

epigrafe, il Consiglio di Stato ha proposto, fra le altre, una

questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 11 della

legge 24 febbraio 1967, n. 62, "nel punto in cui implicitamente

consente il conferimento di incarichi di insegnamento universitario

senza retribuzione";

Considerato che la disposizione impugnata, nello stabilire il

numero massimo degli incarichi universitari retribuiti, lo determina in

modo variamente collegato (lett. a, b, c) al numero "degli insegnamenti

a scelta dello studente", chiaramente presupponendo una distinzione tra

insegnamenti obbligatori (sempre retribuiti) ed insegnamenti

complementari;

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1969,

n. 910, contenente "Provvedimenti urgenti per le Università", è stata

concessa agli studenti la facoltà di predisporre un piano di studio

diverso da quelli previsti dai vigenti ordinamenti didattici, purché

nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di

insegnamenti stabilito (art. 2, comma primo);

che si rende necessario, ai fini di un completo esame della

rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, che

il giudice a quo prenda in considerazione, nell'ambito dei suoi poteri,

l'incidenza che sulla disposizione impugnata possa avere avuto la legge

n. 910 del 1969;

che è pertanto necessario restituire gli atti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti, limitatamente alla questione concernente

l'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, vengano restituiti al

giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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