Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1968

Altra decisione · depositata il 23/03/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio

1961, n. 153, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art.

5, lett. a, secondo inciso, del contratto nazionale di lavoro

giornalistico del 10 gennaio 1959, promosso con ordinanza emessa il 9

giugno 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di

Ottani Raffaele, Pelloni Carlo ed altri, iscritta al n. 189 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Ottani Raffaele, di Pelloni

Carlo, della Federazione nazionale della stampa e di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Riccardo Artelli, per

l'Ottani, gli avvocati Gaetano Foschini e Nino Gaeta, per la

Federazione nazionale della stampa, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Padova ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16

gennaio 1961, n. 153, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga

omnes l'art. 5, lett. a, secondo inciso, del contratto nazionale di

lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959;

che ad avviso del pretore la norma impugnata, nell'imporre che al

lavoro giornalistico nelle redazioni dei quotidiani e delle agenzie di

informazione quotidiana per la stampa siano adibiti esclusivamente

giornalisti professionisti, viola l'art. 76 della Costituzione in

quanto il suo disposto non rientrerebbe nel concetto del minimi

inderogabili di trattamento economico e normativo della categoria, per

assicurare i quali la legge 14 luglio 1959, n. 741 conferì delega al

Governo;

Considerato che il giudice a quo, ai fini della valutazione della

rilevanza, ha escluso che un obbligo di analogo contenuto si rinvenga

nella successiva legge 3 febbraio 1963, n. 69;

che, proprio partendo da siffatto presupposto, egli avrebbe dovuto

accertare se il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, non sia stato per

questa parte abrogato e quindi risulti inapplicabile a fatti che, come

quelli che hanno dato origine al processo innanzi a lui pendente, si

sono verificati posteriormente all'entrata in vigore della detta legge;

che tale indagine, riservata al giudice di merito al fine della

individuazione della norma applicabile, è essenziale per stabilire la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale e, quindi, per

la rituale proposizione del giudizio di costituzionalità;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al pretore di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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