Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/1987

Altra decisione · depositata il 09/04/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), promosso con due ordinanze

emesse il 27 marzo 1980 del Consiglio nazionale forense sui ricorsi

proposti da Cavallazzo Massimo Pellegrino e Nicolella Luciano,

iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore dott. Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con n. 2 ordinanze emesse il 27 marzo 1980 (R.O. nn.

46 e 47/1981), il Consiglio nazionale forense, sull'impugnazione di

delibere del Consiglio dell'Ordine forense di Benevento con le quali

era stata disposta l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti

procuratori, senza tuttavia ammettere gli iscritti al patrocinio

dinanzi alle preture, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 del r.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella

parte in cui prevede che "i laureati in giurisprudenza che siano

praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di

tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio

davanti alle preture del distretto della Corte d'appello e sezioni

distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle

dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia", ravvisando

contrasto tra la norma suddetta e l'art. 33, comma quinto, Cost., che

prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

professionale;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il

quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, alla

stregua dei princìpi affermati dalla Corte con la sentenza n. 58 del

1963;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti, in

considerazione dell'identità della questione proposta;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio decreto-legge n.

1578 del 1933, tale disposizione è stata sostituita dall'art. 1

della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del

patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di

procuratore legale), il quale, innovando la preesistente normativa,

ha, tra l'altro, subordinato al decorso di un anno dalla iscrizione

nel registro speciale dei praticanti l'ammissione al patrocinio

davanti alle preture;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice

a quo, affinché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la

persistenza o meno della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

ordina la restituzione degli atti al Consiglio nazionale forense.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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