Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/2014

Altra decisione · depositata il 07/05/2014 · relatore Giuliano Amato

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 agosto 2013, depositato in cancelleria il 28 agosto 2013 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 agosto 2013 e depositato il successivo 28 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto);

che si è costituita la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che successivamente, con atto notificato il 10 febbraio 2014 e depositato in cancelleria il 18 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalizzato la rinuncia al ricorso che ha originato il presente giudizio;

che, con nota di deposito del 18 marzo 2014, la difesa della Regione Marche ha comunicato l'intervenuta accettazione, da parte della Giunta regionale, della rinuncia al ricorso;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione;

che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e che detta rinuncia è stata accettata dalla Regione Marche;

che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio (ex multis, da ultimo, ordinanze n. 164 e n. 55 del 2013).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

ECLI:IT:COST:2014:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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