Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1995

Altra decisione · depositata il 07/04/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato sollevato dai signori Giuseppe Calderisi, Lorenzo

Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum

in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi

sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3,

4, 10 e 13 del 1995, nei confronti del Presidente del Consiglio dei

Ministri e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con

ricorso depositato il 29 marzo 1995 ed iscritto al n. 53 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella Camera di Consiglio del 6 aprile 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo

1995, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito, quali

promotori e presentatori dei referendum abrogativi di varie

disposizioni previste in materia di disciplina del commercio, di

elezioni comunali e di contributi sindacali, dichiarati ammissibili

dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del

1995, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei Ministri e del Garante per la

radiodiffusione e l'editoria, esponendo che il d.-l. 20 marzo 1995,

n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai

mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"

ed il provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

del 22 marzo 1995, recante "Modifiche al regolamento per la

disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di

propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti

delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali

nonché per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto

ordinario, fissate per il 23 aprile 1995", risultano lesivi dei

poteri di rilievo costituzionale spettanti al comitato promotore dei

suddetti referendum, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;

che i ricorrenti, richiamando le decisioni della Corte che hanno

riconosciuto la legittimazione attiva del comitato dei promotori del

referendum, chiedono che la Corte costituzionale, dichiarata

l'ammissibilità del conflitto, accolga il ricorso e annulli, previa

sospensiva, il d.-l. 20 marzo 1995, n. 83 ed il provvedimento del

Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 22 marzo 1995;

Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4 della legge 11

marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a decidere

preliminarmente con ordinanza in camera di consiglio, senza

contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", con riferimento alla presenza dei presupposti,

soggettivi ed oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso

articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso

ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;

che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, - come questa

Corte ha più volte affermato ( v. ordd. n. 17 del 1978; 1 e 2 del

1979) - va riconosciuta al comitato dei promotori del referendum

abrogativo la legittimazione attiva a sollevare conflitto di

attribuzione, dal momento che la frazione del corpo elettorale,

identificata dall'art. 75 della Costituzione in almeno

cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum

abrogativo, è, in virtù delle funzioni ad essa attribuite e

garantite, assimilabile ad un potere dello Stato, mentre, in questa

sede, la competenza a dichiarare la volontà dei firmatari della

richiesta va riferita ai promotori e presentatori della richiesta

stessa;

che il ricorso viene proposto nei confronti del Governo, in

persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione al

d.-l. 20 marzo 1995, n. 83, e nei confronti del Garante per la

radiodiffusione e l'editoria, in relazione al provvedimento 22 marzo

1995;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il conflitto

attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum

abrogativo, deducendo i ricorrenti la lesione delle attribuzioni di

rilievo costituzionale spettanti ai promotori dello stesso nello

svolgimento della campagna referendaria ai sensi dell'art. 75 della

Costituzione e dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

che, in questa fase delibativa, il ricorso va dichiarato

ammissibile nei confronti del Governo, salva e impregiudicata la

pronuncia definitiva anche sul punto relativo alla ammissibilità;

che il ricorso stesso va dichiarato inammissibile nei confronti

del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, stante la palese

inidoneità dell'atto in relazione al quale il conflitto viene

sollevato - atto che si riferisce alla tornata elettorale del 23

aprile 1995 e che non è destinato a incidere sotto alcun profilo

nella disciplina della campagna referendaria - a ledere la sfera di

attribuzioni dei ricorrenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei

confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri, dai promotori e presentatori dei referendum

in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi

sindacali, ammessi con le sentenze di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13

del 1995;

Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e

presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi

ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al

Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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