Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1984

Altra decisione · depositata il 18/04/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

citata

  • art. 14legge 627/1983
  • art. 17legge 627/1983
  • art. 2legge 627/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 della

legge regionale approvata il 16 novembre 1983 dall'Assemblea regionale

siciliana, avente per oggetto "Norme per il trattamento economico del

personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza,

in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato

giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per

il periodo 1982 - 1984", promosso con ricorso del Commissario dello

Stato notificato il 24 novembre 1983, depositato in cancelleria il 3

dicembre 1983 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con

atto notificato il 24 novembre 1983, ha proposto ricorso avverso gli

artt. 6 e 8 della legge regionale siciliana, approvata il 16 novembre

1983, recante "norme per il trattamento economico del personale

dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in

attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico

ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il

periodo 1982 - 1984", per dedotta violazione degli artt. 14 e 17 dello

Statuto speciale;

che successivamente l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il

disegno di legge 10 dicembre 1983, n. 627 ("Pro roga del termine di

cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1969,

n. 17, concernente il completamento del risanamento del rione 5.

Berillo di Catania e modifiche alla legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana il 16 novembre 1983 concernente il personale

dell'Amministrazione regionale"), i cui artt. 2 e 3 hanno abrogato e

modificato, rispettivamente, gli artt. 6 e 8 della legge impugnata.

Considerato che il Commissario dello Stato - ritenuta di

conseguenza cessata la materia del contendere - con atto del 9 dicembre

1983 ha proposto formale rinunzia al ricorso, che il Presidente della

Regione Sicilia ha contestualmente accettato;

che, pertanto, deve essere pronunziata l'estinzione del processo a

norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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