Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto

legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in relazione

all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,

promossi con le seguenti ordinanze del Pretore di Scicli, tutte emanate

il 6 ottobre 1961, notificate e comunicate, rispettivamente il 13 ed il

7 dello stesso mese, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 312 del 16 dicembre successivo:

1) nel procedimento penale a carico di Aprile Giuseppe (n. 186 del

Reg. ord. 1961);

2) nel procedimento penale a carico di Padua Bartolomeo (n. 187 del

Reg. ord. 1961);

3) nel procedimento penale a carico di Portelli Guglielmo (n. 188

del Reg. ord. 1961);

4) nel procedimento penale a carico di Guarino Giovanni (n. 189 del

Reg. ord. 1961);

5) nel procedimento penale a carico di Manenti Guglielmo (n. 191

del Reg. ord. 1961);

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che non si sono avute costituzioni di parte, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con sentenza del 3 luglio 1962, n. 85, la Corte ha

dichiarato non fondata la questione in esame;

che tale decisione, non essendo state addotte nuove ragioni in

contrario, va confermata;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27

luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge

luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e ordina la restituzione degli

atti al Pretore di Scicli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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