Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/2014

Altra decisione · depositata il 07/05/2014 · relatore Marta Cartabia

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 117Costituzione
  • art. 3legge cost. 3/1948
  • art. 4legge cost. 3/1948
  • art. 5legge cost. 3/1948
  • art. 2legge cost. 3/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-25 luglio 2013, depositato in cancelleria il 30 luglio 2013 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 il Presidente Gaetano Silvestri in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23-25 luglio 2013 e depositato in cancelleria il 30 luglio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 e all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013);

che si è costituita la Regione autonoma Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;

che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 25 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma Sardegna con atto depositato in cancelleria il 3 aprile 2014.

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

ECLI:IT:COST:2014:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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