Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.P.R. 636/1972
  • art. 13-bisd.P.R. 636/1972
  • art. 2d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo e

ottavo comma, 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la

revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione

alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza

emessa il 21 dicembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di

Verbania sui ricorsi riuniti proposti dalla S.n.c. "Sibo di Brusa

Alberto & C." contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, iscritta

al n. 355 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1987 (R. O. n.

355 del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania,

nel giudizio tra la S.n.c. Sibo di Brusa Alberto & C. e l'Ufficio

Imposte Dirette di Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito

di impresa minore per gli anni 1982 e 1983, ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13

bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dal

d.P.R. 3 novembre 1981, n.739, nella parte in cui stabiliscono che le

funzioni di segreteria delle Commissioni Tributarie sono espletate da

impiegati del Ministero delle Finanze, parte necessaria del processo

tributario, anziché del Ministero di Grazia e Giustizia;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella

parte in cui dette norme affidano la scelta dei membri delle

Commissioni Tributarie di primo grado al Presidente del Tribunale e

la loro nomina al Ministro delle Finanze;

che, a suo parere, risulterebbero violati gli artt. 108, secondo

comma, 110, 76 e 77 della Costituzione, in quanto la legge di delega

9 ottobre 1971, n. 825, non fa alcun riferimento né al Presidente

del Tribunale né al Ministro delle Finanze ed inoltre sarebbero lesi

i principi costituzionali di indipendenza dei giudici;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'inammissibilità delle questioni per mancata motivazione sulla

rilevanza e, nel merito, per la loro infondatezza;

Considerato che questa Corte (sentenza n. 349 del 1987, ordinanza

n. 323 del 1987) ha già dichiarato prima inammissibile e poi

manifestamente inammissibile la questione sub a) in quanto le

disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici

remittenti sono chiamati a decidere né concernono la composizione

dell'organo giudicante e non trovano né possono trovare applicazione

da parte dei giudici stessi (ordinanza n. 323 del 1987);

che egualmente per la questione sub b) questa Corte, nel

dichiararne la infondatezza, ha già affermato (sentenza n. 196 del

1982) che il Ministro delle Finanze non ha alcuna discrezionalità

nella scelta dei componenti delle Commissioni Tributarie, dovendo

attenersi alle scelte effettuate dal Presidente del Tribunale in

posizione di terzo imparziale e che il decreto di nomina del Ministro

attiene solo agli effetti amministrativi della nomina;

che, del resto, l'eventuale riforma dell'assetto delle

Commissioni Tributarie rientra nella discrezionalità del

legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739

(Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

concernente la revisione della disciplina del contenzioso

tributario), in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110

della Costituzione;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, settimo e ottavo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 108, 110, 76 e 77

della Costituzione;

sollevate dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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