Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 40r.d. 12/1941
  • art. 41r.d. 12/1941
  • art. 5r.d. 2057/1924

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 del

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), dell'annessa

Tabella C (sulle sedi distaccate di pretura), del r.d. 30 dicembre

1923, n. 2785 (Modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e istituzione

di sedi distaccate di pretura) e dell'art. 5 del r.d. 27 novembre 1924,

n. 2057 (norme di attuazione sugli affari da trattare nelle sedi

distaccate) promosso con ordinanza emessa l'1 febbraio 1977 dal Pretore

di Roma - Sede distaccata di Campagnano di Roma, nel procedimento

civile vertente tra Emmi Maria e Gruppo Grandi Marche Associate s.a.,

iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma nella sede distaccata di Campagnano

di Roma - con ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 del r.d.

30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, dell'annessa

Tabella C (sulle sedi distaccate di Pretura), del r.d. 30 dicembre

1923, n. 2785 (in tema di "modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e

istituzione di sedi distaccate di pretura"), nonché delle norme di

attuazione dettate dall'art. 5 del r.d. 27 novembre 1924, n. 2057

(sugli affari da trattare nelle sedi distaccate); e ciò per pretesa

violazione del principio del giudice naturale, sancito dal primo comma

dell'art. 25 Cost., "sia sotto il profilo della mancanza d'un titolare"

delle predette sedi distaccate, nelle quali la provvisorietà del

giudice verrebbe "istituzionata", "sia sotto il profilo del deficit

strutturale rispetto alla funzione" da esercitare nelle sedi stesse;

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso

della non fondatezza.

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinamento

giudiziario, in tutti i Comuni indicati nell'annessa Tabella C "sono

costituite sedi distaccate di pretura, con la circoscrizione per

ciascuna di esse stabilita", e che "in dette sedi il pretore può

recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di

istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede

distaccata"; che, dunque, il principio del giudice naturale - come

ricostruito da numerose decisioni di questa Corte (si veda fra le

altre, la sent. n. 1 del 1965) - non può incidere sulla soluzione dei

problemi prospettati dal giudice a quo, avendo essenzialmente riguardo

all'esigenza che l'organo giudicante venga "istituito dalla legge sulla

base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di

singole controversie"; laddove nella stessa ordinanza di rimessione si

riconosce che "le rilevate condizioni di disservizio si rivelano nella

specie conseguenza della esatta e puntuale applicazione della

disciplina in materia, senza alcun margine per ipotesi di uso opinabile

di poteri discrezionali, e tanto meno per ipotesi di eccesso di

potere";

considerato, inoltre, che la globale impugnativa delle norme sulle

sedi distaccate di pretura, del tutto indipendente da ogni specifica

censura delle "norme particolari" che regolano il funzionamento delle

sedi stesse (in base all'art. 41 cpv. dell'ordinamento giudiziario),

non fa se non mettere in luce una serie di inconvenienti pratici,

insuscettibili di determinare l'asserito vizio di legittimità

costituzionale; tanto più che questa Corte ha già precisato "che ai

vuoti.... determinatisi negli organi giudiziari" può farsi fronte "di

volta in volta, man mano che se ne determini l'esigenza, a seconda dei

casi in via permanente... o in via contingente e temporanea", senza per

questo violare il primo comma dell'art. 25 Cost. (cfr. le sentenze n.

156 del 1963, n. 173 del 1970, n. 71 del 1975, n. 52 del 1977); e più

generalmente ha ritenuto "non illegittima, la possibilità di escludere

che ogni processo sia condotto, dal principio alla fine, dallo stesso

giudice, purché, come è ovvio, i relativi poteri siano esercitati dal

dirigente al solo fine di una efficiente organizzazione dell'ufficio e

di una necessaria e razionale distribuzione del lavoro giudiziario"

(cfr. la sentenza n. 143 del 1973).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 40 e 41 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,

dell'annessa Tabella C, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785, in

riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., sollevata dal Pretore di

Roma, nella sede distaccata di Campagnano di Roma, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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