Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1981

Altra decisione · depositata il 03/07/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto 16

dicembre 1980, n. 85/V/LS, emanato dal Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, avente per oggetto "Approvazione del vincolo

paesistico Parco Naturale Monte Corno", limitatamente alle disposizioni

di cui agli artt. 2, comma secondo, lett. e) ed 11, comma secondo,

dell'Elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni, in relazione

alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di

Bolzano, con ricorso notificato il 29 aprile 1981, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 16 maggio successivo ed

iscritto al n. 17 del registro conflitti 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con decreto del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano, emanato il 16 dicembre 1980 e pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 3 marzo 1981, è

stato approvato il vincolo paesistico "Parco Naturale Monte Corno";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 29 aprile 1981, ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al

suddetto decreto, limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 2,

comma secondo, lett. e) ed 11, comma secondo, dell'Elenco dei vincoli e

delle relative prescrizioni: con la prima delle quali, sotto la rubrica

"divieti particolari", sono vietati "i campeggi e le esercitazioni

militari" nel territorio vincolato a parco, e con la seconda, sotto la

rubrica "effetti provocati da rumori molesti", è vietato, nello stesso

territorio, "l'atterraggio e il decollo di aereoplani o elicotteri

salvo che per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto

materiali";

che in tale ricorso viene preliminarmente ricordato come, già

nella fase successiva alla pubblicazione della proposta di vincolo, la

4 Direzione del Genio militare avesse presentato alla Provincia

autonoma di Bolzano una opposizione al progetto del realizzando parco,

limitatamente alle prescrizioni sopra indicate (osservando che l'area

territoriale interessata rientrava nell'ambito del settore operativo

del 4 Corpo d'armata alpino, e rivestiva, pertanto, interesse vitale ai

fini della difesa nazionale, e che le prescrizioni medesime limitavano

in misura inaccettabile la sfera d'azione di detto Corpo,

pregiudicandone la possibilità di operare nei termini e nei modi

richiesti dalle esigenze di difesa dei territorio affidato alla sua

responsabilità), e come fosse stata disattesa la richiesta, avanzata

nel superiore interesse della difesa e sicurezza del territorio

nazionale, intesa ad ottenere il riesame dei divieti in parola;

che nel ricorso medesimo si adduce che le disposizioni impugnate

travalicano i limiti della potestà amministrativa spettante alla

Provincia autonoma in materia di tutela del paesaggio, atteggiandosi

come disciplina delle attività militari nell'ambito territoriale del

Monte Corno, la cui assoluta interdizione sottende una valutazione

sfavorevole e di totale incompatibilità che va ben oltre la esigenza

di tutela paesistica, e si conclude affermando che in tal guisa sono

poste inammissibili restrizioni all'esercizio di funzioni connesse ad

un fondamentale interesse dell'intera comunità nazionale, invadendosi

attribuzioni proprie ed esclusive dello Stato: donde la richiesta che,

in accoglimento del ricorso, questa Corte annulli "per quanto di

ragione" l'impugnato decreto del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano;

che nello stesso ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri

chiede inoltre la sospensione dell'efficacia del provvedimento

impugnato, "attesa la gravità degli effetti nei riguardi di una

funzione primaria ed essenziale dell'ordinamento statale";

che, in sede di audizione in camera di consiglio, l'avvocato dello

Stato ha ribadito la gravità delle ragioni addotte a sostegno della

richiesta sospensiva, rilevando come le impugnate disposizioni si

risolvano in una vera interdizione di qualsiasi attività militare in

una zona posta in prossimità dei confini nazionali, e come, in

concreto, esse impediscano al Corpo d'armata alpino, nel cui ambito

operativo rientra la zona medesima, di svolgere ivi in qualsiasi forma

il normale addestramento dei suoi reparti;

che nel giudizio non si è costituita la Provincia autonoma di

Bolzano;

Considerato che effettivamente le impugnate disposizioni, con il

vietare le specifiche attività militari indicate dal ricorrente,

possono determinare un concreto e non riparabile pregiudizio

all'esercizio della funzione di difesa del territorio nazionale;

che, pertanto, sussistono gravi ragioni per addivenire, in attesa

della definizione del giudizio, alla sospensione della loro esecuzione:

sospensione che, per quanto tocca in particolare il divieto di

atterraggio e decollo di aereoplani o elicotteri, va ovviamente

circoscritta all'ipotesi di operazioni militari.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato

in epigrafe,

ordina la sospensione dell'esecuzione del decreto 16 dicembre 1980,

n. 85/V/LS, emanato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,

avente per oggetto "Approvazione del vincolo paesistico Parco Naturale

Monte Corno", limitatamente alle disposizioni dell'Elenco dei vincoli e

delle relative prescrizioni di cui agli artt. 2, comma secondo, lett.

e) (divieto di campeggi ed esercitazioni militari) ed 11, comma secondo

(divieto di atterraggio e decollo di aereoplani o elicotteri per

operazioni militari).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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