Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1980 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 e dell'art. 10

della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio

dell'attività venatoria) anche in relazione alla legge 16 maggio 1970,

n. 281 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di San Donà di

Piave nel procedimento civile vertente tra Di Pietro Pierurbano e la

Regione Veneto, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18

ottobre 1978;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1978 dal pretore di Chioggia nel

procedimento civile vertente tra Lutto Lino ed altro e la Regione

Veneto, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979;

3) ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di Ancona nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Alessandroni Fernando ed altri

e la Regione Marche, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo

1979;

4) ordinanza emessa il 9 dicembre 1978 dal pretore di Portogruaro

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mummolo Raffaele ed altri

e la Regione Veneto, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 24

ottobre 1979;

5) ordinanza emessa il 28 febbraio 1979 dal pretore di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Guidi Guido e la Regione Marche,

iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i pretori di San Donà di

Piave, di Chioggia e Portogruaro hanno rispettivamente sollevato, in

riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8

settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l'esercizio dell'attività

venatoria, nelle zone del territorio regionale soggette a regime di

caccia controllata, è subordinato al possesso di un tesserino,

rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una quota di

partecipazione alle relative spese di gestione;

che identica questione di legittimità costituzionale viene, con le

ordinanze in epigrafe e in distinti giudizi, sollevata dal pretore di

Ancona, riguardo all'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto

1976, n. 22: la quale ultima prescrive, al pari della censurata norma

della legge della Regione Veneto, il possesso di un tesserino per

l'esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al

versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della

stessa legge, sono esclusivamente destinati all'attività venatoria nel

territorio marchigiano;

considerato che, data l'identità della questione i giudizi

promossi con le ordinanze in epigrafe vanno riuniti e congiuntamente

decisi;

che nessuno si è costituito in giudizio;

considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non

fondata con sentenza n. 148 del 1979;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8

settembre 1974, n. 48 e dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9

agosto 1976, n. 22, sollevata con le ordinanze in epigrafe in

riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e già decisa con la sentenza n.

148 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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