Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1976

Altra decisione · depositata il 06/05/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 3 febbraio

1976, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro

per il tesoro, e del telegramma del Ministro per le finanze in data 29

marzo 1976 n. 15/01615, in relazione ai quali il Presidente della

Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso

notificato il 21 aprile 1976, depositato il 23 successivo, ed iscritto

al n. 22 del registro conflitti 1976.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice

relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso di cui in

epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del

decreto emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con il

Ministro per il tesoro, il 3 febbraio 1976, " Norme per l'attuazione

dell'art. 17, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576,

concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle

successioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

49 del 24 febbraio 1976, e del telegramma del Ministro per le finanze

in data 29 marzo 1976 n. 15/01615, confermativo della disposizione

dell'art. 1 di detto decreto circa l'obbligo delle aziende di credito

delegate dai contribuenti al pagamento dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, di eseguire il pagamento stesso alle sezioni di

tesoreria provinciale;

che in tale ricorso la Regione siciliana assume che il decreto

impugnato, in quanto possa in esso configurarsi un difetto di specifica

previsione, e il successivo telegramma ministeriale, sono illegittimi,

in quanto invadono l'ambito della competenza della Regione in

violazione degli artt. 36, 43, 20 dello Statuto speciale e 2, 6, 8

delle Norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,

nonché degli artt. 113 e 134 della Costituzione, e 39 e 40 della legge

11 marzo 1953, n. 87; e pertanto chiede l'annullamento degli atti

impugnati, previa occorrendo declaratoria della illegittimità

costituzionale dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975, dalla Regione

stessa denunciata in via incidentale ed eventuale, in riferimento alle

norme sopra ricordate;

che la Regione prospetta il pericolo del grave danno che per essa

conseguirebhe dal ritardo nell'acquisizione della disponibilità delle

imposte sul reddito di sua spettanza;

che peraltro l'Assessore per le finanze della Regione siciliana,

con circolare in data 11 marzo 1976, n. 11332 ha disposto che,

nell'ambito del territorio della Sicilia, le aziende di credito

delegate al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi ai sensi

dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, devono effettuare il

versamento della predetta imposta alla competente Cassa regionale -

gestione Banco di Sicilia - e non alla locale sezione di tesoreria

provinciale dello Stato; ed inoltre, successivamente all'impugnato

telegramma ministeriale, con decreto 1 aprile 1976, n. 173, ha

confermato tale disposizione, precisando (art. 1) che le aziende di

credito "devono eseguire il versamento dell'imposta direttamente

all'Ufficio provinciale di Cassa regionale - gestione Banco di Sicilia

- nella cui circoscrizione ha sede la dipendenza che ha ricevuto dal

contribuente l'ordine di pagamento, con imputazione delle somme

relative al capo terzo - capitolo 1020/art. 9 - dello stato di

previsione dell'entrata del bilancio della Regione"; e dichiarando

(art. 2) che "restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel

decreto ministeriale 3 febbraio 1976, non incompatibili con la norma di

cui al precedente art. 1".

Considerato che, essendo sopravvenuto il decreto assessoriale 1

aprile 1976, n. 173, non sussistono, allo stato, le gravi ragioni che

possono giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione, ai

sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28

delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 3

febbraio 1976, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il

Ministro per il tesoro, e del telegramma del Ministro per le finanze in

data 29 marzo 1976 n. 15/01615, proposta dalla Regione siciliana con il

ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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