Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1962

Altra decisione · depositata il 20/12/1962 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21d.P.R. 818/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre

1961 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Guena

Adele e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 8

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guena Adele e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Guena Adele, e l'avv. Guido

Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ritenuto che nel procedimento civile vertente avanti al Tribunale

di Genova tra Guena Adele e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, l'attrice, che gode di una pensione dell'assicurazione

obbligatoria contro la vecchiaia, nonché di un primo supplemento di

essa, ha chiesto la condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione di un

secondo supplemento - ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge

4 aprile 1952, n. 218 - avendo continuato a prestare attività

lavorativa ed a versare i relativi contributi assicurativi;

che l'I.N.P.S. ha contestato il diritto della Guena, rilevando che

l'art. 21, penultimo capoverso, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,

consente la liquidazione di un solo supplemento ed espressamente

stabilisce che i contributi versati successivamente alla liquidazione

di esso non danno diritto ad ulteriori maggiorazioni della pensione;

che la Guena ha eccepito la illegittimità costituzionale della

norma invocata dall'I.N.P.S, in relazione agli artt. 37 della legge

delegante 4 aprile 1952, n. 218, e 76 e 77 della Costituzione,

assumendo che essa introdurrebbe una preclusione - ignota alla

legislazione precedente - al diritto ai supplementi di pensione e,

quindi, supererebbe i limiti della delega contenuta nel citato art. 37;

che il Tribunale di Genova, con ordinanza 14 novembre 1961, ha

ritenuto la questione così sollevata non manifestamente infondata,

nonché rilevante per la definizione del giudizio di merito ed ha

trasmesso gli atti a questa Corte per la relativa decisione.

Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte

costituzionale è sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338,

recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia; e questa legge

appronta una nuova disciplina, stabilendo che "i contributi

eventualmente versati dopo la decorrenza del primo supplemento,

trascorsi due anni da questa, danno diritto alla liquidazione di

ulteriori supplementi". Ed, inoltre, abroga (art. 23) "con effetto dal

1 luglio 1962" l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e prescrive

(art. 26) che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni

liquidate e da liquidare";

che occorre, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se

dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere e se, quindi,

sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale prospettata con l'ordinanza del 14 novembre 1961;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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