Corte costituzionale

Ordinanza n. 1125/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 39/1988
  • art. 2legge 59/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.

5 marzo 1988, n. 59 (Interventi urgenti nel settore delle opere

pubbliche) promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano,

notificato il 1° aprile 1988, depositato in cancelleria il 15

successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto che venga

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 5

marzo 1988, n. 59 ("Interventi urgenti nel settore delle opere

pubbliche") per violazione di vari articoli del suo statuto (8, nn.

13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107), approvato con

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione

emanate con i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26

marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, nonché dell'art. 77,

secondo comma, della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per il rigetto del ricorso, anche per i motivi illustrati

in una successiva memoria.

Considerato che il d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 non è stato

convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della

Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di

questa Corte (da ultimo, ord. n. 665 del 1988) va pronunciata la

manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 5 marzo 1988, n. 39

("Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche"), in

riferimento agli artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo

comma; 107 dello Statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

e alle relative norme di attuazione emanate con i decreti

presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31

luglio 1978, n. 1017, nonché all'art. 77, secondo comma della

Costituzione, sollevata dal Presidente della Provincia Autonoma di

Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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