Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo

comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, contenente il

"testo delle leggi sui lavori pubblici", promosso con ordinanza emessa

il 24 ottobre 1968 dal pretore di Barletta nel procedimento penale a

carico di Sivo Biagio, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo

1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge

20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per violazione del principio di

riserva di legge in materia penale;

che la parte privata non si è costituita innanzi a questa Corte

né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che il giudizio a quo ha ad oggetto contravvenzioni previste dal

regolamento di polizia ferroviaria emanato con regio decreto 31 ottobre

1873, n. 1687;

che la rilevanza della proposta questione di legittimità

costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale della disposizione legislativa impugnata

comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle

disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali

vennero elevate le imputazioni;

Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo

un'analoga questione di legittimità costituzionale concernente il

citato art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e

sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare

applicazione di disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne

ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza; che

identica questione, sollevata da altri giudici, venne successivamente

dichiarata manifestamente inammissibile;

che nel caso in esame valgono le stesse ragioni enunciate nella

predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi che

possano indurre ad una diversa decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

l'art. 9, Comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, allegato E, contenente il "testo delle leggi sui lavori

pubblici", sollevata dall'ordinanza del pretore di Barletta in

riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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