Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della

legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul

patrocinio legale nelle preture); 1 del r.d. 19 dicembre 1901, n. 457

(Regolamento per l'esecuzione della legge n. 283 del 1901); 1, 2, 3 e 4

del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori

legali); 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio

innanzi alle preture); 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre

1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1983 dal

pretore di Palestrina nel procedimento civile vertente tra Bonanni

Augusta e Guazzolini Silvano iscritta al n. 1252 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza emessa il 17

dicembre 1983 nel corso di un procedimento possessorio nel quale

entrambe le parti erano difese da " patrocinatori legali ", ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost.:

a) degli artt. 6 e 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283, dell'art. 2

del relativo regolamento, adottato con r.d. 19 dicembre 1901, n. 547,

degli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art.

1 della l. 28 giugno 1928, n. 1415, concernenti i " patrocinatori

legali " davanti alle Preture;

b) degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n.

1578, concernenti i " praticanti procuratori "ammessi ad esercitare il

patrocinio davanti alle Preture.

Considerato che la denuncia delle norme di cui alla lett. b) è

inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza,

poiché risulta dall'ordinanza di rimessione che i difensori delle

parti, pur avendo rivestito in precedenza la qualità di " praticanti

procuratori ", esercitavano l'ius postulandi, nel giudizio de quo,

nella qualità di " patrocinatori legali ";

che, quanto alle norme di cui alla lett. a), devono ritenersi

proposte, con riferimento alle due diverse ipotesi previste dalla

legge, due distinte questioni di legittimità costituzionale:

1) quella riguardante le norme sul patrocinio legale davanti alle

Preture site in Comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di Provincia (e

cioè l'art. 6, lett. a), della l. n. 283 del 1901, l'art. 2 del

relativo regolamento di attuazione, adottato con r.d. n. 547 del 1901,

e, nella parte in cui concernono tale patrocinio, gli artt. 1, 2, 3 e 4

del r.d.l. n. 1459 del 1926 e l'art. 1 della l. n. 1415 del 1928);

2) quella riguardante le norme sul patrocinio davanti alle Preture

ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura (e cioè gli artt. 6, lett.

b), e 7 della l. n. 283 del 1901 e, nella parte in cui concernono tale

patrocinio, gli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. n. 1459 del 1926 e l'art.

1 della l. n. 1415 del 1928);

che, la questione sub 1) è manifestamente inammissibile, in ordine

a tutte le norme ivi indicate, per assoluto difetto di motivazione

sulla rilevanza, in quanto la Pretura di Palestrina non è sita in

Comune sede di Tribunale o capoluogo di Provincia (e ciò, per quel che

riguarda l'art. 2 del r.d. n. 547 del 1901, indipendentemente dal

problema della sua sindacabilità, in questa sede, in relazione alla

natura dell'atto);

che la questione sub 2) è manifestamente inammissibile in ordine

all'art. 4 del r.d.l. n. 1459 del 1926, nella parte in cui concerne il

patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto

di Pretura: invero, tenuto conto della natura temporanea della

disposizione - avente per oggetto una revisione straordinaria degli

albi dei " patrocinatori legali ", da compiersi entro un anno dalla

costituzione della apposita commissione - e delle ragioni che militano

per la cessazione della sua efficacia in conseguenza della

soppressione, avvenuta con il d.l. 22 novembre 1928, n. 2580, delle

commissioni reali straordinarie alle quali era affidata la nomina della

commissione ora indicata, il giudice a quo avrebbe dovuto precisare

perché ritenesse la disposizione stessa ancora applicabile, almeno

ratione temporis; tanto più, a quest'ultimo proposito, che, stando

all'ordinanza, i difensori delle parti - per essere stati iscritti in

precedenza nel registro speciale dei " praticanti procuratori ",

introdotto, quale albo di esercenti la professione legale, solo con

l'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - avrebbero acquisito

l'ius postulandi, quali " patrocinatori legali ", in epoca addirittura

successiva all'entrata in vigore del detto r.d.l. n. 1578 del 1933;

che la stessa questione sub 2) è manifestamente infondata, in

ordine agli artt. 6, lett. b), e 7 della l. n. 283 del 1901, nonché

agli artt. 1, 2 e 3 del r.d.l. n. 1459 del 1926 e 1 della l. n. 1415

del 1928, nella parte in cui concernono il patrocinio davanti alle

Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, trattandosi di

disposizioni già dichiarate illegittime da questa Corte con la

sentenza n. 127 del 1985.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre

1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori,

questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma

quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n.

283, e dell'art. 2 del r.d. 19 dicembre 1901, n. 547, concernenti il

patrocinio legale davanti alle Preture site in Comuni sedi di Tribunale

o capoluoghi di Provincia, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l.

13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n.

1415, nella parte in cui concernono tale patrocinio, questione

sollevata, in riferimento agli stessi parametri dall'ordinanza

suindicata;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, nella

parte in cui concerne il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate

in Comuni sedi soltanto di Pretura, questione sollevata, in riferimento

agli stessi parametri, dall'ordinanza suindicata;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, lett. b), e 7 della l. 7 luglio 1901, n.

283, concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in

Comuni sedi soltanto di Pretura, nonché degli artt. 1, 2 e 3 del

r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415,

nella parte in cui concernono tale patrocinio, trattandosi di

disposizioni già dichiarate illegittime da questa Corte con la

sentenza n. 127 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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