Corte costituzionale

Ordinanza n. 1055/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),

promossi con ordinanze emesse il 24 dicembre 1987 (n. 2 ordinanze) e

il 19 gennaio 1988 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Gravina in Puglia,

iscritte rispettivamente ai nn. 30, 31, 80, 81 e 82 del registro

ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 7 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia, in persona del vice

pretore onorario avv. Temistocle Gurrado, ha sollevato, con cinque

ordinanze di identico contenuto emesse due il 24 dicembre 1987 e tre

il 19 gennaio 1988 nel corso di altrettanti procedimenti civili,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, in

riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost. ("estesa, ove occorra,

al combinato disposto del primo comma della stessa norma e dell'art.

38 dello stesso r.d.");

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - secondo

la quale "i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere

udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare

della pretura e dei magistrati in sottordine" - limita, fino ad

annullarla, la potestà giurisdizionale del vice pretore onorario

perché lo priva di ogni autonomia, subordina il suo operato ad

assurde condizioni che potrebbero anche non realizzarsi mai, lo

esclude dal novero dei giudici perché gli nega ogni possibilità di

coadiuvare il titolare dell'ufficio: e ciò in evidente contrasto con

l'art. 106, secondo comma, della Costituzione, che prevede la nomina

di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici

singoli;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in tutti

i giudizi con atti identici, conclude per l'infondatezza della

questione;

Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni,

possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, pur prescindendo dal rilievo che la asserita limitazione

della potestà giurisdizionale dei vice pretori non trova riscontro

nella concreta applicazione della norma censurata (la quale, del

resto, già contiene la riserva di un "di regola"), è decisivo

osservare che l'invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla

discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o

meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale

facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme

di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di

quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le

funzioni loro affidate;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in

riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost., dal Pretore di

Gravina in Puglia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1055 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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