Corte costituzionale

Ordinanza n. 1036/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 delle

disposizioni sulla legge in generale, promosso con ordinanza emessa

il 18 dicembre 1985 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Raponi Paola e Perera Chandra Anselm, iscritta al n. 194

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Raponi Paola, cittadina

italiana, nei confronti del marito Perera Chandra Anselm, cittadino

dello Sri Lanka, per conseguire la separazione con addebito al

predetto, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 18 dicembre

1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale

in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost.,

dell'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo

il quale i rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza

sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune

durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale

del marito al tempo della celebrazione del matrimonio;

che il giudice a quo, premesso che nel caso di specie doveva

essere applicata la legge dello Sri Lanka, alla cui stregua non è

consentito esaminare, nell'ipotesi di separazione tra coniugi, la

domanda di addebito, ha censurato il suddetto art. 18, in quanto la

scelta della legge nazionale del marito ha come unico suo criterio il

sesso di tale coniuge ed è pertanto lesiva sia dell'art. 3, comma

primo, Cost., che vieta ogni discriminazione fra i sessi, sia

dell'art. 29, comma secondo, Cost., che stabilisce l'uguaglianza

morale e giuridica tra i coniugi;

che non vi è stata costituzione delle parti, né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte, con sentenza n. 71 del 1987, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 delle disp.

prel. al cod. civ., nella parte in cui, per il caso di mancanza di

legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge

nazionale del marito al tempo del matrimonio;

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni

preliminari al codice civile, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 71 del 1987.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1036 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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