Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 marzo

1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1993 dal

Tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di Ballardini

Leopoldo, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 prima serie speciale

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di

Ballardini Leopoldo, imputato dei reati tributari previsti dall'art.

4 nn. 5 e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Tribunale di Pesaro

- decidendo sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la

sospensione del procedimento per consentire la presentazione della

domanda di condono fiscale e la conseguente applicazione

dell'amnistia prevista dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - con

ordinanza del 21 aprile 1993 ha sollevato, in riferimento all'art. 79

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della

legge 24 marzo 1993, n. 75, "nella parte relativa alla estinzione per

amnistia di reati per i quali si ritenga operante il condono fiscale

ivi disciplinato";

che il giudice remittente premette che la legge n. 75 del 1993

ha "riaperto" i termini del condono fiscale di cui alla legge 30

dicembre 1991, n. 413, consentendo fino al 20 giugno 1993 la

proposizione di nuove domande di condono, in grado di determinare

effetti di estinzione per amnistia dei connessi reati tributari ai

sensi del d.P.R. n. 23 del 1992;

che, ad avviso del giudice a quo, la stessa legge n. 75 del 1993

- approvata dalle Camere secondo la procedura ordinaria con

maggioranza semplice - opererebbe una "reviviscenza" dell'amnistia

prevista dal d.P.R. n. 23 del 1992, così violando l'art. 79 della

Costituzione che, nel testo modificato dalla legge costituzionale n.

1 del 1992, richiede, per la legge che concede l'amnistia, la

maggioranza di due terzi per l'approvazione di ogni articolo e per la

votazione finale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che il giudice a quo ha impugnato la legge 24 marzo

1993, n. 75, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,

"nella parte relativa alla estinzione per amnistia di reati per i

quali si ritenga operante il condono fiscale ivi disciplinato",

deducendo la questione di costituzionalità dal fatto che la legge

impugnata avrebbe operato una "reviviscenza" dell'amnistia prevista

dal d.P.R. n. 23 del 1992;

che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rinvio,

la legge n. 75 del 1993, essendosi limitata a regolare, all'art. 3,

primo e secondo comma, la riapertura dei termini per la presentazione

delle dichiarazioni e delle istanze ai fini dell'applicazione del

condono tributario previsto dalla legge n. 413 del 1991, ha investito

soltanto la disciplina della condizione pregiudiziale indicata dal

d.P.R. n. 23 del 1992 per la concessione dell'amnistia per i reati

tributari commessi fino al 30 settembre 1991 - condizione costituita

dalla definizione agevolata delle controversie tributarie - ma non ha

assunto la natura di legge di amnistia ai sensi dell'art. 79 della

Costituzione, non avendo formulato alcuna disposizione innovativa

relativamente ai reati ai quali, ai sensi del d.P.R. n. 23 del 1992,

può applicarsi la misura di clemenza;

che, come già affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 452

del 1993, ogni ulteriore effetto in sede penale derivante dalla

presentazione delle dichiarazioni e delle istanze per la definizione

agevolata delle controversie tributarie così come previsto dalle

disposizioni impugnate è rimesso all'interpretazione del giudice,

che è tenuto a valutare, oltre alla realizzazione della suddetta

condizione, la sussistenza di tutti gli altri requisiti soggettivi ed

oggettivi richiesti dal d.P.R. n. 23 del 1992 per la concessione

dell'amnistia ivi disciplinata;

che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 24 marzo 1993, n. 75, (Disposizioni in

materia di immobili di civile abitazione, di termini per la

definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento all'art. 79 della

Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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