Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 429/1971

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 5

luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri

sociali per le imprese industriali ed artigiane operanti nel

mezzogiorno), conv. con modif. nella legge 4 agosto 1971, n. 589, 22,

ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina

dell'intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio

1976-1980) e 59 del d.P.R. 6 marzo 1968, n. 218, in relazione

all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. con modif. in

legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni

fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti

nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato),

promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1984 dal Tribunale di

Catania, iscritta al n. 1152 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 12

giugno 1984, ha sollevato, in relazione all'art. 81, quarto comma,

Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l.

5 luglio 1971 n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri

sociali per le imprese industriali ed artigiane operanti nel

mezzoggiorno), convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo

comma, legge 2 maggio 1976 n. 183 (Disciplina dell'intervento

straordinario nel mezzoggiorno per il quinquennio 1976-1980); 59

d.P.R. 6 marzo 1968 n. 218 (in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto

1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089: provvidenze

creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per

favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio

e dell'artigianato);

che la questione investe il problema della copertura finanziaria

delle citate disposizioni, in quanto suscettibile di operare, con

conseguente ammissione agli sgravi contributivi in esse previsti,

anche in favore di imprese che gestiscono "case di cure";

che in tali termini la stessa questione è già stata dichiarata

da questa Corte infondata con la sentenza n. 12/1987 e manifestamente

infondata con l'ordinanza n. 175/1987 e che nell'ordinanza di

rimessione non si prospettano nuovi e diversi profili di

illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito in

legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n.

183; 59, d.P.R. 6 marzo 1968 n. 218; in relazione all'art. 18 d.l. 30

agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089;

sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal

Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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