Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2001

Altra decisione · depositata il 05/04/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

delibera del consiglio regionale della Lombardia n. VII/25 del

15 settembre 2000, recante "Proposta di indizione di referendum

consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di

sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale,

alla Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 1° dicembre 2000, depositato in cancelleria

il 5 successivo e iscritto al n. 56 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per

la regione Lombardia.

Ritenuto che con ricorso notificato il 1° dicembre 2000 e

depositato il 5 dicembre 2000 il Presidente del Consiglio dei

ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della

regione Lombardia, in relazione alla deliberazione del consiglio

regionale del 15 settembre 2000, n. VII/25, recante "Proposta di

indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle

funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche

professionale, nonché di polizia locale, alla regione";

che il Governo ricorrente impugna la suddetta deliberazione

in quanto con essa il consiglio regionale della Lombardia,

contraddicendo i principi affermati nella sentenza n. 470 del 1992 di

questa Corte, chiamerebbe la popolazione iscritta nelle liste

elettorali dei comuni della regione medesima a esprimere il proprio

voto su un quesito (così formulato nella parte dispositiva della

deliberazione: "Volete voi che la regione Lombardia, nel quadro

dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali

necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali

in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di

polizia locale, alla regione?") che, non essendo riferibile a

provvedimenti che possano dirsi "di competenza" del medesimo

Consiglio regionale, come invece stabilisce l'art. 25, primo comma,

della legge della regione Lombardia 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove

norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione

della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e successive

modificazioni), atterrebbe all'esercizio, da parte del citato

consiglio, della facoltà di presentare alle Camere una proposta di

legge di revisione della Costituzione della Repubblica;

che inoltre il ricorrente richiama, a sostegno

dell'impugnazione, la sentenza n. 496 del 2000 diquesta Corte, che ha

definito i limiti della ammissibilità della partecipazione di una

frazione del popolo tramite referendum consultivo in ambito regionale

ai procedimenti di revisione costituzionale, escludendo in

particolare che sia consentita una "doppia pronuncia" popolare, di

una parte prima e dell'intero poi, relativamente alle decisioni

politiche di modifica della Costituzione;

che il ricorrente rileva infine che il quesito referendario

oggetto della deliberazione impugnata è privo dei requisiti di

chiarezza e di omogeneità, menzionando - accanto a materie che già

sono devolute, dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione, alle

autonomie regionali - materie come "l'istruzione, anche

professionale" che implicherebbero una revisione costituzionale, alla

stregua del vigente testo dell'art. 117 della Costituzione;

che il Governo ricorrente chiede altresì preliminarmente a

questa Corte la sospensione dell'esecuzione della delibera del

consiglio regionale impugnata, sulla duplice premessa della "gravità

e vistosità del vulnus arrecato alle attribuzioni statali" e per

"l'esigenza di impedire distorsioni e di prevenire emulazioni",

sottolineando, in una successiva memoria, che l'auspicio di

"correttezza costituzionale" da parte della regione è stato

frustrato, avendo - successivamente al ricorso - il Presidente della

regione Lombardia disposto, con un proprio decreto del 28 febbraio

2001, lo svolgimento del referendum consultivo, per la data

"concomitante con la tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento

della Repubblica", decreto a sua volta separatamente impugnato dallo

stesso ricorrente;

che nel giudizio per conflitto così promosso si è

costituita la regione Lombardia, che, richiamando l'art. 65, primo

comma, del proprio Statuto e la legge regionale n. 34 del 1983 che ne

ha dato attuazione, contesta il presupposto - da cui muove il Governo

ricorrente - del necessario collegamento tra il referendum consultivo

oggetto della delibera e il procedimento politico-parlamentare di

revisione costituzionale, osservando in contrario che l'atto

impugnato attiene a "iniziative istituzionali" di "promozione" del

trasferimento di talune funzioni statali, nelle materie menzionate,

da prendersi "nel quadro dell'unità nazionale": si tratterebbe

dunque di iniziative legislative ordinarie, o in campo organizzativo

e amministrativo, ma comunque di attività che non si svolgono sul

piano della revisione costituzionale;

che, adducendo altresì profili di possibile "virtualità"

del conflitto promosso dal Governo per difetto di lesività da parte

dell'atto impugnato di una qualsiasi attribuzione riconducibile a

parametri costituzionali, la resistente regione, nel concludere per

l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, chiede la reiezione

dell'istanza di sospensione della delibera per cui è conflitto, in

particolare osservando - in una memoria successivamente depositata -

che il decreto di "indizione" del referendum adottato dal Presidente

della regione costituisce, in base alla disciplina legislativa

regionale, un atto dovuto, e che comunque non potrebbero ravvisarsi

né gli estremi del fumus boni iuris (per gli argomenti addotti sul

merito del conflitto) né un estremo di "danno" a un bene di rilievo

costituzionale, non sussistendo alcun pericolo di

"soggettivizzazione" della popolazione della regione Lombardia che

sia apprezzabile sul piano costituzionale, né tantomeno sussistendo

un corrispondente effetto di pericolo perl'unità della Repubblica.

Considerato che, con la delibera del consiglio regionale della

Lombardia del 15 settembre 2000, gli elettori della regione Lombardia

sono chiamati a pronunciarsi sull'opportunità che la regione

medesima "nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative

istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle

funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche

professionale, nonché di polizia locale";

che tale quesito è posto - secondo il preambolo della

delibera della quale esso forma parte integrante - nella prospettiva

"di un rafforzamento delle prerogative autonomistiche spettanti alla

regione e di riconduzione di materie di competenza dei ministeri ad

un modello di amministrazione e gestione ispirato ad un effettivo

federalismo che, in base al principio di sussidiarietà, valorizzi il

ruolo e le autonomie di tutti i soggetti istituzionali locali", al

fine di "intraprendere iniziative istituzionali necessarie alla

promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia di

sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale,

alla regione, nel quadro dell'unità nazionale";

che la delibera consiliare in questione non coinvolge "scelte

fondamentali di livello costituzionale" in presenza delle quali non

è consentita la separata consultazione di frazioni del corpo

elettorale (sentenza n. 496 del 2000) e che pertanto non ricorrono

quelle gravi ragioni che, sole, giustificano la sospensione

dell'esecuzione degli atti che danno luogo al conflitto di

attribuzione tra Stato e regione (art. 40 della legge 11 marzo 1953,

n. 87).

Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso,

Rigetta l'istanza di sospensione della delibera del consiglio

regionale della Lombardia n. VII/25 del 15 settembre 2000, presentata

dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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