Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7

gennaio 1956, n. 164, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1962 dal Pretore di Poggibonsi

nel procedimento penale a carico di Ciabattini Walter e Donzelli

Alvaro, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963;

2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1962 dal Pretore di Poggibonsi

nel procedimento penale a carico di Piottoli Pietro, iscritta al n. 31

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nel corso dei sopraindicati procedimenti penali è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

77 del D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art. 4 della

legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento all'art. 77 della

Costituzione;

che il Pretore di Poggibonsi, con le ordinanze indicate in

epigrafe, ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione e

la rilevanza della stessa ai fini del giudizio; ed ha disposto la

sospensione dei procedimenti e la rimessione degli atti a questa Corte;

che le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9

febbraio 1963 e n. 45 del 16 febbraio 1963;

che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del

D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art. 4 della legge

delegante 12 febbraio 1955, n. 51, con sentenza n. 62 del 7 maggio

1963, della quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963;

che le due ordinanze del Pretore di Poggibonsi prospettano la

questione sotto il medesimo profilo, e non sono state addotte, né

sussistono, ragioni che possano indurre la Corte a modificare la prima

decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 del D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, proposta

dal Pretore di Poggibonsi, con le ordinanze sopraindicate, in relazione

all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, e in riferimento

all'art. 77 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti

allo stesso Pretore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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