Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2001

Altra decisione · depositata il 05/04/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 23-27186 del

3 ottobre 2000, concernente: "Referendum consultivo ai sensi

dell'art. 60 dello Statuto" promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in

cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 63 del registro

conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri, e l'avv. Alberto Romano per la regione

Piemonte.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della regione

Piemonte, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del

3 ottobre 2000, n. 23-27186, avente ad oggetto "Referendum consultivo

ai sensi dell'art. 60 dello Statuto", pubblicata sul bollettino

ufficiale della regione Piemonte del 18 ottobre 2000, n. 42;

che il ricorrente ha chiesto che la Corte dichiari che non

spetta alla Regione indire il referendum consultivo sul quesito

formulato nella deliberazione impugnata e, in via incidentale, ha

proposto domanda di sospensione dell'esecuzione della medesima;

che si è costituita in giudizio la regione Piemonte, la

quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso,

chiedendo altresì il rigetto della domanda cautelare;

che sono comparsi in camera di consiglio l'avvocato dello

Stato Franco Favara, per il ricorrente, il quale ha rinunciato alla

domanda cautelare, e l'avv. Alberto Romano, per la resistente, il

quale ha accettato la rinuncia.

Considerato che, avendo il ricorrente rinunciato alla domanda

cautelare, ed essendo stata la rinuncia accettata dalla resistente,

deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda incidentale di

sospensione della deliberazione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del

ricorso indicato in epigrafe, dichiara non luogo a provvedere sulla

domanda incidentale di sospensione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari