Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1972

Altra decisione · depositata il 25/05/1972 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16d.l. 745/1970
  • art. 16legge 745/1970

usata come parametro

  • art. 14d.P.R. 1182/1949

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri,

rispettivamente, notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971,

depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed

iscritti ai nn. 16 e 24 del registro conflitti 1971, per conflitto di

attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore

per l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre

1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione di

impianti per la distribuzione di carburanti;

2) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 21

marzo 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al

n. 7 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto

per effetto del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e della circolare del

Ministero dell'industria e del commercio 2 febbraio 1972, n. 100/F,

riguardanti la disciplina di distributori automatici di carburante per

autotrazione.

Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione

siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore

Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore

Villari, per la Regione siciliana.

Ritenuto che con ricorsi del 22 luglio e 22 ottobre 1971 il

Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato un conflitto di

attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a 196

decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria ed il

commercio, con i quali, ai soggetti indicati nei rispettivi ricorsi, si

era concesso di installare ed esercitare un impianto di distribuzione

di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad

autorizzazioni anteriormente rilasciate;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, i decreti

impugnati erano stati emessi in pregiudizio delle competenze statali

fissate nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con

modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale

subordina il rilascio di concessioni di impianto e di esercizio dei

distributori di carburanti all'osservanza degli indirizzi elaborati dal

comitato interministeriale per la programmazione economica e dei

criteri stabiliti dal Ministro per l'industria su parere delle Regioni

e di una commissione consultiva ministeriale;

che nel ricorso si è sostenuta l'applicabilità della legge

predetta alla Regione siciliana, perché questa non ha ancora

specificatamente legiferato nella materia e perché la legge stessa

prevede un piano ed una programmazione economica del settore per

l'intero territorio statale; si è sostenuto altresì che l'esistenza

del potere dell'assessore di accordare le concessioni non implica che

non si applichino le attribuzioni in materia conferite ad organi dello

Stato, esercitabili a seguito di parere di quelli regionali;

che la Regione ha sollevato varie eccezioni di inammissibilità dei

ricorsi: per decorso dei termini, per non idoneità dei provvedimenti

impugnati a causare un conflitto di attribuzione, perché la legge del

1970 ha fatto salve le situazioni giuridiche costituitesi

anteriormente, perché, quanto ad uno dei ricorsi, non sono state

precisate le norme costituzionali che si assumono violate, perché

entrambi i ricorsi sono stati proposti con riferimento ad una legge

ordinaria, che non può formare parametro di costituzionalità;

che la Regione ha ritenuto inoltre che la mancanza di una

legislazione regionale in materia può soltanto implicare che la

normativa statale deve subire gli adattamenti conseguenti al

trasferimento alla Regione delle competenze dello Stato, sotto pena

dell'illegittimità della legge statale;

che, nella memoria, la Regione ha chiesto che la Corte sollevi in

via incidentale la questione di legittimità costituzionale della legge

del 1970 sulla base di otto motivi;

che questa Corte, con ordinanza 28 gennaio 1972, n. 11, riservata

ogni pronunzia sul rito e sul merito e fatta salva ogni deduzione, ha

ordinato alla Regione il deposito degli atti dei procedimenti conclusi

con l'emanazione dei decreti oggetto dei ricorsi su menzionati;

che sono stati depositati 191 fascicoli relativi ad altrettanti

decreti regionali;

che nel frattempo sono stati pubblicati il d.P.R. 27 ottobre 1971,

n. 1269, contenente norme per l'esecuzione della disposizione invocata

dal Presidente del Consiglio dei ministri ed una circolare ministeriale

2 febbraio 1972, e che la Regione, con atto del 21 marzo 1972, ha pure

essa denunciato un conflitto di attribuzione in ordine agli atti

predetti, per il motivo che in nessuno dei medesimi si fa salva la

competenza garantita alla Regione, alla quale deve soltanto essere

inviato il rapporto prefettizio destinato a servire di base

all'attività del comitato interministeriale per la programmazione;

che, con il suo ricorso, la Regione ha anche promosso questione

incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 16 della

legge 26 ottobre 1970, n. 745, per motivi di competenza e di merito;

che, fissata una nuova udienza per la discussione dei tre ricorsi,

il Presidente del Consiglio dei ministri ha limitato la sua

impugnazione a 97 dei decreti elencati nei suoi ricorsi 22 luglio e 22

ottobre 1971, rilevando che soltanto essi contemplano ampliamenti e

modifiche sostanziali della preesistente situazione;

che all'udienza del 9 maggio 1972 entrambe le parti insistettero

nelle rispettive istanze e deduzioni.

Considerato che le tre cause possono riunirsi perché riflettenti

le medesime questioni;

che non sembrano fondate le eccezioni di inammissibilità proposte

dalla Regione avverso i ricorsi statali: non è stato da essa

dimostrato che il Presidente del Consiglio dei ministri ebbe conoscenza

dei provvedimenti impugnati prima della data che egli ha indicato; il

vizio denunciato nei ricorsi attiene all'inosservanza di un

procedimento al quale dovevano partecipare organi statali e quindi

deduce una competenza statale che si assume pretermessa dalla Regione;

che entrambi i ricorsi dello Stato, o espressamente o implicitamente,

reclamano l'osservanza dell'art. 14, lett. d, dello Statuto regionale e

delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182; la

salvezza delle posizioni anteriori disposta dalla legge del 1970 non

concerne la competenza degli organi regionali; nei conflitti di

attribuzione possono essere invocate leggi ordinarie in quanto

determinative di competenze;

che sostanzialmente le parti sono d'accordo nel ritenere che l'art.

16 della legge predetta è applicabile alla Regione siciliana perché

essa non ha legiferato in materia;

che però è da decidere se la norma predetta ha lasciato salve le

competenze regionali nella materia dell'industria e del commercio,

trasferite dallo Stato con il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

che incide sulla detta questione quella relativa alla legittimità

costituzionale del già menzionato art. 16 della legge del 1970, la

quale tuttavia va limitata ai profili rilevanti per la decisione sui

conflitti di attribuzione oggetto della causa, con esclusione cioè di

quelli che riguardano asserti contrasti fra la legge statale ed i

principi costituzionali non concernenti le competenze dello Stato e

della Regione (violazione del principio di uguaglianza, assegnazione di

poteri normativi ad organi dell'amministrazione statale, lesione del

principio di libertà dell'iniziativa privata, di quello dell'autonomia

negoziale, di quello dell'autonomia e dei poteri dei comuni);

che la norma invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri,

avendo attribuito alla Regione solo un compito consultivo del Ministro,

senza escludere espressamente, per il territorio regionale, la

competenza degli organi locali dello Stato, lascia dubbia, secondo la

Regione, la persistenza di una competenza regionale riguardo

all'attività amministrativa che è prevista dalla legge statale;

che la questione di legittimità costituzionale così esposta ha

rilevanza per la decisione dei ricorsi hinc et inde proposti, i quali

impongono infatti una indagine sulle attribuzioni che alle parti

rispettivamente competono nella materia di cui si tratta;

che la questione stessa non è manifestamente infondata in

relazione all'assunto della Regione che la competenza dello Stato ad

emanare leggi applicabili alla Regione siciliana, nelle materie in cui

essa non ha ancora esercitato i propri poteri legislativi esclusivi,

non implica competenza dello Stato a sostituire le funzioni

amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative

degli uffici regionali nelle materie, come quella in ispecie, riguardo

alle quali la Regione esercita già le funzioni amministrative che

spettano allo Stato;

che ricorrono pertanto gli estremi perché la Corte, riservata ogni

pronuncia sul merito dei ricorsi, sollevi avanti a se stessa la

questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 23 e

seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che è opportuno fissare fin d'ora l'udienza in cui dovranno

trattarsi le cause relative alla questione proposta ed ai tre ricorsi e

abbreviare i termini processuali ai sensi dell'art. 9 della legge

costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la trattazione innanzi a se stessa per l'udienza del 21

giugno 1972 della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16

del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella

legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la

ripresa economica), in riferimento all'art. 14, lett. d, dello Statuto

per la Regione siciliana e al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, nella

parte in cui non fa salve competenze amministrative trasferite alla

Regione stessa con quest'ultimo decreto presidenziale.

Ordina il rinvio di questo giudizio alla stessa udienza del 21

giugno 1972 perché sia trattato congiuntamente alla questione di

legittimità di cui sopra.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente

della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere

del Parlamento.

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Assegna alle parti il termine di dieci giorni dalla notificazione

dell'ordinanza per l'esame degli atti depositati nella cancelleria e la

presentazione delle deduzioni rispettive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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