Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1969

Altra decisione · depositata il 10/06/1969 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

citata

  • art. 1d.lgs. 114/1948
  • art. 11d.lgs. 114/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 255, promosso con

ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 dal Tribunale di Bari nel

procedimento civile vertente tra la Mensa arcivescovile di Foggia e

l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 15

del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.

Visti gli atti di costituzione della Mensa arcivescovile e

dell'Ente di riforma fondiaria;

udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Giuseppe Carrieri, per la Mensa arcivescovile, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di

riforma fondiaria.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 nel giudizio

pendente tra la Mensa arcivescovile di Poggia in persona del Vescovo

pro tempore e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e

Lucania, il tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile

1952, n. 255, con cui erano stati espropriati ad Anglisani Adele, dante

causa della Mensa, ha. 54,74,10 di terreni in attuazione della legge 21

ottobre 1950, n. 841;

che nell'ordinanza si precisa che la questione era stata

prospettata dalla Mensa arcivescovile perché non sarebbe stato tenuto

conto, nella determinazione della superficie espropriabile, delle

detrazioni da operarsi in conseguenza delle vendite a suo tempo

effettuate dalla Anglisani ai sensi degli artt. 1 e 11 del decreto

legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sulla formazione della piccola

proprietà contadina, e 20 della citata legge n. 841 del 1950;

Considerato che, peraltro, nell'ordinanza stessa il tribunale si è

limitato, da un lato, a definire come "controvertibile" il diritto

della espropriata al beneficio delle detrazioni suddette, in quanto

risulterebbero acquisiti solo elementi di prova contrastanti circa la

sussistenza delle condizione di legge per gli invocati benefici, e,

dall'altro, a dare atto della esistenza di una controversia fra le

parti circa l'avvenuta considerazione o meno di alcune delle vendite

stesse ai fini dell'esproprio, senza tuttavia pronunciarsi al riguardo;

Considerato che in tal modo si è omesso di accertare essenziali

elementi di fatto che interessano la questione proposta ai fini della

dimostrazione della rilevanza, di stretta competenza del giudice a quo;

che per l'acquisizione di detti elementi è necessario rimettere

gli atti al tribunale di Bari;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari