Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1957

Altra decisione · depositata il 22/06/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 17 dicembre

1955, n. 1227, convertito in legge 10 febbraio 1956, n. 36, promosso

con la ordinanza 9 novembre 1956 del Pretore di Avellino pronunciata

nel procedimento civile vertente fra Capone Antonio e Zeccardo Michele,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15

dicembre 1956 ed iscritta al n. 334 del Registro ordinanze 1956.

Dato atto che nessuna parte si è costituita, né si è avuto

intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Con atto notificato il 25 gennaio 1956 Capone Antonio intimava a

Zeccardo Michele licenza per finita locazione di un immobile in

Avellino, adibito ad uso di albergo, ristorante ed annessi, affermando

scaduto il contratto di locazione con il 30 aprile 1956; e con lo

stesso atto conveniva lo Zeccardo davanti al Pretore di Avellino per la

convalida della licenza intimata e l'ordine di sfratto.

Costituitosi in giudizio, il convenuto si opponeva alla convalida

della licenza, sostenendo trattarsi di locazione soggetta a vincolo del

blocco, protratto fino al 31 dicembre 1956 per effetto del D.P.R. 17

dicembre 1955, n. 1227, e poi del D.P.R. 24 aprile 1956, n. 292.

Replicava l'attore, contestando la legittimità costituzionale del

decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, in quanto convertito in legge

oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Con

ordinanza emessa il 9 novembre 1956 il Pretore di Avellino disponeva la

sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale, osservando che il citato decreto-legge era stato

convertito in legge 10 febbraio 1956, e perciò nel prescritto termine

di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, termine che scadeva il 15

febbraio stesso, senonché la legge di conversione 10 febbraio 1956, n.

36, era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il

giorno 18, e cioè al 63 giorno. Aggiungeva che la questione di

legittimità costituzionale proposta dall'istante era evidentemente

rilevante per i fini del giudizio e tutt'altro che manifestamente

infondata.

L'ordinanza del Pretore era regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 dicembre

1956, n. 316.

Nessuna delle parti si costituiva in giudizio, né si aveva

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. A norma dello

art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, con decreto del Presidente in data 27 aprile 1957 la

causa era assegnata alla camera di consiglio.

Considerato in diritto:

La fattispecie si presenta del tutto analoga a quella già

sottoposta al giudizio della Corte con l'ordinanza 28 giugno 1956 del

Pretore di Cesena (n. 259 del Reg. ord. 1956) e sulla quale la Corte

ebbe a pronunciare con la ordinanza n. 27 del 22 gennaio 1957; né essa

ravvisa ragioni per modificare il proprio giudizio.

Successivamente alla ordinanza del Pretore di Avellino, e

precisamente il 29 dicembre 1956, nel n. 326 della Gazzetta Ufficiale

della Repubblica è stata pubblicata la legge 27 dicembre 1956, n.

1414, per la disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di

albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero.

Tale legge, che era stata preannunciata come quella che avrebbe

regolato interamente la materia, dispone tra l'altro nell'art. 2 che "I

contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo,

pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della legge 20 maggio

1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1962";

e il successivo art. 5 aggiunge che "per quanto non previsto nei

precedenti articoli, continuano ad avere vigore le disposizioni

vigenti".

La legge sopravvenuta, potendo essere considerata idonea a

sostituire le norme dei decreti-legge precedenti, rende necessaria una

nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio

principale, della questione sottoposta alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Avellino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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