Corte costituzionale

Ordinanza n. 1005/1988

Altra decisione · depositata il 27/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 27 luglio 1983, depositato in Cancelleria il 2 agosto

successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1983, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza della Corte

dei Conti - Sezione I giurisdizionale - n. 52/83 in data 18 marzo-31

maggio 1983, relativa alla presentazione dei vari atti da parte del

Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. n. 2 di Gorizia e del

competente comitato provinciale di controllo;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto

conflitto di attribuzione contro un'ordinanza della Prima Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti, emessa in sede di giudizio sul

conto concernente la gestione dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.)

n. 2 della città di Gorizia, con la quale si ordina ai presidenti

del Comitato di gestione della U.S.L. e del competente Comitato

provinciale di controllo di depositare vari atti, assumendo

l'asserito contrasto con il principio della divisione dei poteri e

degli artt. 60 dello Statuto speciale e 130 della Costituzione;

che l'atto impugnato, nel richiedere, insieme al conto del

tesoriere, il conto consuntivo della gestione della U.S.L. (ove

redatto separatamente dal conto del tesoriere della U.S.L. medesima),

gli atti del procedimento di approvazione e di controllo interno

dell'atto suddetto e ogni utile elemento in ordine alle risultanze

del controllo di legittimità o di merito eseguito sugli atti della

U.S.L., motivava tale richiesta con la stretta connessione esistente

tra gestione del tesoriere e gestione della U.S.L.;

che la Regione ricorrente: a) nega che il tesoriere della U.S.L.

debba rendere il conto alla Corte dei conti, in quanto in carenza di

una specifica previsione legislativa, non sarebbe possibile

introdurre, in via di interpretazione analogica, una giurisdizione

necessaria prevista solo per i contabili dello Stato; b) afferma che

la c.d. giurisdizione necessaria non avrebbe nulla di giurisdizionale

e sarebbe nient'altro che una funzione di controllo, incompatibile

con gli articoli 130 della Costituzione e 60 dello Statuto speciale,

oltreché esclusa dalla normativa regionale sulla contabilità delle

U.S.L.; c) sostiene si debba distinguere tra conto del tesoriere

inteso come conto giudiziale di un agente contabile e come consuntivo

di un ente e, conseguentemente, ritiene lesiva delle competenze

regionali in materia di controlli sugli enti locali la richiesta

dell'atto impugnato, volta ad acquisire sia il conto del tesoriere

della U.S.L. di Gorizia che il rendiconto generale della U.S.L.

medesima; d) ritiene, infine, che la richiesta del conto consuntivo

della U.S.L., in quanto non fondata su alcuna norma di legge, sarebbe

in manifesto contrasto con il principio della divisione dei poteri,

perché darebbe al giudice la possibilità di interferire nelle

scelte della pubblica amministrazione;

che, secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi per

il Presidente del Consiglio dei Ministri, i motivi del proposto

conflitto sono da ritenersi infondati per la natura giurisdizionale

del giudizio di conto, la quale esclude qualsiasi violazione delle

competenze amministrative regionali in materia di controllo sugli

enti locali;

che, infine, l'Avvocatura chiede sia sollevata da questa Corte

questione di legittimità costituzionale della normativa regionale in

materia di contabilità delle U.S.L., qualora si dovesse escludere la

giurisdizione della Corte dei conti in quanto non prevista dalla

legislazione regionale;

Considerato che la Regione ricorrente chiede a questa Corte di

riconsiderare la propria precedente giurisprudenza, peraltro

consolidata, contraria alle prospettazioni di parte regionale;

che, tuttavia, la ricorrente non ha portato nuovi argomenti che

possano indurre a riconsiderare gli orientamenti di questa Corte

relativi alla capacità espansiva della disciplina dettata dal T.U.

12 luglio 1934 n. 1214 per gli agenti contabili dello Stato (sent. n.

110 del 1970), alla natura giurisdizionale dei giudizi di conto

(sent. n. 63 del 1973), alla necessarietà del giudizio di conto per

qualsiasi ente gestore di mezzi di provenienza pubblica (sent. n. 114

del 1975), con la conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione

di legittimità costituzionale della normativa regionale in materia

di contabilità delle U.S.L., a causa della nota incompetenza della

regione in materia giurisdizionale (si veda, da ultimo, sentt. nn.

203 e 615 del 1987);

che, infine, manifestamente infondato è anche il motivo del

proposto conflitto per supposto contrasto della richiesta di atti,

contenuta nell'atto impugnato, con le competenze regionali in materia

di controlli sugli enti locali e con il principio della divisione dei

poteri, poiché tale richiesta, lungi dall'essere rivolta ad un

ampliamento dell'oggetto del giudizio di conto a tutta la gestione

finanziaria della U.S.L., mira unicamente ad ottenere, come

riconosciuto anche dall'Avvocatura dello Stato, la trasmissione del

conto consuntivo della U.S.L. in quanto strumentalmente necessario a

valutare il conto del tesoriere;

Visto l'art. 27, quarto comma delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che manifestamente spetta allo Stato, e per esso alla

Prima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, richiedere, ai

presidenti del Comitato di gestione di una U.S.L. e del competente

Comitato provinciale di controllo, la documentazione necessaria per

l'esame del conto del tesoriere della U.S.L. medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1005 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari