Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/2001

Altra decisione · depositata il 04/01/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 31

gennaio 1996 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Umberto Bossi nei confronti dell'on. Fernando Dalla Chiesa,

promosso dalla Corte di appello di Milano - sezione quarta penale,

con ricorso depositato il 6 ottobre 2000 ed iscritto al n. 168 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello avverso la

sentenza di condanna dell'on. Umberto Bossi per il reato di

diffamazione aggravata nei confronti di Fernando Dalla Chiesa, la

Corte d'appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei

deputati del 31 gennaio 1996, con cui tale Assemblea aveva dichiarato

che i fatti per i quali l'on. Bossi era sottoposto al suddetto

procedimento penale concernevano opinioni espresse nell'esercizio

delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che il conflitto era stato dichiarato ammissibile con

l'ordinanza n. 339 del 1996;

che, in seguito a ciò, il 31 ottobre 1996 la Corte d'appello

di Milano aveva notificato il proprio ricorso e la predetta ordinanza

alla Camera dei deputati, la quale si era ritualmente costituita in

giudizio;

che il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute

notifiche, erano stati, invece, depositati in cancelleria il 21

novembre 1996;

che, con la sentenza n. 449 del 1997, la Corte

costituzionale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata dalla

Camera, aveva dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione,

poiché il deposito del ricorso era stato effettuato oltre il termine

di venti giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che, in conseguenza di ciò, la Corte d'appello aveva, a sua

volta, dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti

di Umberto Bossi, ma contro tale pronuncia era stato proposto ricorso

per cassazione dalla parte civile;

che la Corte di cassazione, con sentenza 27 aprile - 10

maggio 2000, n. 777, ha annullato la suddetta sentenza d'appello per

illogicità della motivazione - che era basata sul presupposto di

diritto che il conflitto di attribuzione non fosse riproponibile - e

ha rinviato il giudizio davanti alla Corte d'appello di Milano;

che ora tale Corte ripropone il conflitto di attribuzione,

rilevando che, "vista la decisione della Corte di cassazione a

seguito di gravame della parte civile, non può esimersi dal

sottoporre nuovamente alla Consulta la soluzione della situazione di

contrapposizione tra l'organo giudicante e l'assemblea parlamentare".

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art.

37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale

è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

riguardo all'ammissibilità della riproposizione di un conflitto già

dichiarato improcedibile;

che, pertanto, in questa sede è sufficiente rilevare che non

è previsto alcun termine di decadenza per sollevare un conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato, per cui prima facie non ne

appare preclusa la riproposizione, qualora sia stato in precedenza

dichiarato improcedibile per tardività del deposito, a condizione

che permanga l'interesse a ricorrere (v. le ordinanze n. 61 e n. 62

del 2000);

che dal tenore dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano

sembra permanere tale interesse;

che nella fattispecie sussistono anche i requisiti,

soggettivo ed oggettivo, del conflitto (cfr., da ultimo, le ordinanze

n. 91, n. 150 e n. 389 del 2000);

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad

essere parti del presente conflitto sia la Corte d'appello di Milano

- essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i

singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in

situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono

da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere

parti di conflitti di attribuzione - sia la Camera dei deputati - in

quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria

volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del

conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della

propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte

della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata per proporre il

ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del

conflitto - ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti -

come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis le

sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto"

e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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