Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1987

Altra decisione · depositata il 19/01/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta

regionale della Puglia notificato il 7 aprile 1986, depositato in

Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro 1986

per conflitto di attribuzione sorto a seguito di numero 57 decreti

del Ministero dei beni culturali ed ambientali del primo agosto 1985,

pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30 del 6 febbraio 1986, concernenti dichiarazioni di

notevole interesse pubblico di varie zone della Regione Puglia;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 aprile e depositato il

28 aprile 1986 (Reg. confl. n. 21/1986), la Regione

Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato avverso n. 57 decreti del Ministero per i beni

culturali e ambientali, recanti vincoli di inedificabilità di zone

comprese nel territorio della ricorrente, adottati ai sensi

del punto 2 del d.m. 21 settembre 1984 (decreto Galasso) e pubblicati

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

del 6 febbraio 1986, deducendo che i suddetti decreti ministeriali

sono lesivi della competenza regionale in materia di

protezione delle bellezze naturali, derivante dagli artt. 117 e 118

Cost.; dall'art. 1 del d.P.R. n. 8 del 1972; dagli artt. 4,

80 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977; dagli artt. 1, 1-bis, 1-ter,

1-quater, e 1-quinquies del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con

modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Regione Puglia, con atto depositato in

Cancelleria il 4 dicembre 1986, ha rinunciato al proprio ricorso e

che la rinuncia medesima risulta accettata con dichiarazione

dell'Avvocato dello Stato stesa in calce;

che, pertanto, il processo di cui trattasi va dichiarato

estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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