Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1977

Altra decisione · depositata il 12/01/1977 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Lombardia, notificato il 19 settembre 1975, depositato in cancelleria

il 27 successivo ed iscritto al n. 34 del registro 1975, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito della risoluzione del Ministero degli

interni (nota n. 1012201 - 12007.A del 21 settembre 1974), con la

quale le funzioni amministrative in materia di esami di abilitazione

all'esercizio del mestiere di guida, interprete e corrieri turistici,

venivano attribuite al Prefetto, anziché alla Giunta regionale.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Ugo Ferrari, per la Regione Lombardia, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto che la Regione Lombardia ha

proposto ricorso, notificato il 19 settembre 1975, per la risoluzione

di conflitto di attribuzione concernente la nota 21 settembre 1974

diretta dal Ministro dell'interno al Prefetto di Mantova, comunicata il

22 luglio 1975 ad essa Regione, con la quale, in dipendenza dell'art. 5

d.P.R. n. 6 del 1972 in tema di trasferimento alle Regioni a statuto

ordinario delle funzioni amministrative statali sul turismo, si sono

conferite agli organi statali e non a quelli regionali, tutte le

attribuzioni relative al rilascio delle licenze a guide, interpreti e

corrieri turistici, nonché relative alla costituzione delle

Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio di dette

professioni.

Ritenuto che con il ricorso predetto e le successive deduzioni

difensive la Regione Lombarda ha posto particolarmente l'accento sul

punto riguardante la competenza propria a costituire le Commissioni

d'esame, richiamando in proposito, oltre che l'art. 117 della

Costituzione, la legge regionale 20 ottobre 1972, attributiva di

competenza al Consiglio regionale di tutti gli adempimenti spettanti

agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo,

anche per quanto riguarda le Commissioni operanti a livello tecnico

amministrativo.

Ritenuto che dalla stessa surrichiamata nota 21 settembre 1974 che

ha dato luogo al sollevato conflitto di attribuzioni, risulta che in

precedenza, e cioè in data 7 maggio 1974 era intervenuta altra nota

(n. 10.10001/1200 7 A 8) riguardante il punto in esame, che la

successiva nota dichiarava espressamente di confermare nel suo

contenuto.

Ritenuto che la nota 7 maggio 1974 non risulta prodotta in atti,

né risulta la relativa data di comunicazione.

Che parimenti non risulta prodotto in atti il decreto 12 marzo

1975, indicato nel verbale della seduta 10 settembre 1975 della Giunta

regionale lombarda, con cui il Prefetto di Mantova avrebbe indetto un

concorso per l'abilitazione a guida interprete, in forza del disposto

dell'art. 1 r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448 (norme per la disciplina

delle guide e interpreti).

Considerato che per un completo esame della questione, sotto tutti

gli aspetti e ad ogni effetto giuridico, è opportuno, prima di

decidere, acquisire agli atti, sia l'uno che l'altro dei surrichiamati

documenti, nel loro testo integrale: ciò a norma degli artt. 13 legge

n. 87 del 1953 e 12, Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte, del marzo 1956.

Che tale adempimento va posto a cura della ricorrente Regione

Lombardia, entro il termine indicato in dispositivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni pronuncia sul rito e sul merito del giudizio di cui in

epigrafe, ordina alla ricorrente Regione Lombardia di provvedere, entro

sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento,

all'esibizione in giudizio:

a) della nota n. 10.10001/1200 7 A (8) richiamata nella lettera

ministeriale 21 settembre 1974 formante oggetto del sollevato conflitto

di attribuzioni;

b) del decreto del Prefetto di Mantova in data 12 marzo 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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