Corte costituzionale

Ordinanza n. 1/1972

Altra decisione · depositata il 13/01/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con il

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2

ottobre 1971, depositato in cancelleria l'8 ottobre 1971 ed iscritto al

n. 21 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione tra lo

Stato e la Regione siciliana sorto a seguito delle deliberazioni

dell'Ente sviluppo agricolo per la Sicilia 30 aprile 1971, n. 139 e n.

140, concernenti, rispettivamente, il trattamento economico del

personale impiegatizio e di quello operaio dell'Ente, e della nota 11

maggio 1971, n. 2338, con la quale l'Assessore regionale per

l'agricoltura e foreste dichiarava di "prendere atto" delle suddette

deliberazioni.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe

Guarino, per la Regione siciliana.

Ritenuto che, col ricorso notificato il 2 ottobre 1971 indicato in

epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti delle deliberazioni dell'ESA 30

aprile 1971, n. 139 e n. 140, concernenti, rispettivamente, il

trattamento economico del proprio personale impiegatizio e di quello

operaio, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, con la quale l'Assessore

regionale per l'agricoltura e foreste dichiarava di "prendere atto"

delle citate deliberazioni dell'ESA;

che con istanza depositata il 18 dicembre 1971 l'Avvocatura dello

Stato ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della

definizione della causa, venga disposta la sospensione richiesta.

Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle

Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in

accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei

ministri in data 18 dicembre 1971, ordina la sospensione

dell'esecuzione delle deliberazioni dell'ESA 30 aprile 1971, n. 139 e

n. 140, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, dell'Assessore per

l'agricoltura e foreste della Regione siciliana, impugnate con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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