E' autorizzata la corresponsione agli ufficiali, al sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;945~art1 · fonte del testo

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