Art. 28 — Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127
Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127 ove non convertito in legge.
Testo vigente dal 11 agosto 1990
