Art. 17 — Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile
Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della medesima legge.
Testo vigente dal 11 agosto 1990
